Concessione, a favore dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese, di contributi straordinari per la gestione degli acquedotti della Lucania.
Art. 1.
E' concesso all'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese un contributo straordinario, da parte dello Stato, medesimo ha dovuto sostenere, durante il periodo dal 1 luglio 1956 al 30 giugno 1962, per l'esercizio e la manutenzione ordinaria degli acquedotti dell'Agri, del Basento e del Caramola, nella Lucania.