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Concessione, a favore dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese, di contributi straordinari per la gestione degli acquedotti della Lucania.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.


E' concesso all'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese un contributo straordinario, da parte dello Stato, medesimo ha dovuto sostenere, durante il periodo dal 1 luglio 1956 al 30 giugno 1962, per l'esercizio e la manutenzione ordinaria degli acquedotti dell'Agri, del Basento e del Caramola, nella Lucania.

Art. 2.


E' altresi' autorizzata la concessione, in favore del suddetto Ente, di un contributo annuo di lire 150.000.000 per gli esercizi dal 1962-63 al 1966-67 per le spese di gestione dei suindicati acquedotti.

Art. 3.


All'onere di lire 1.200.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio 1961-62 si fara' fronte con una corrispondente aliquota delle disponibilita' nette derivanti dalla variazione di bilancio dell'esercizio medesimo, ed a quello di lire 150.000.000 a carico della gestione 1962-63 con aliquota dei maggiori proventi relativi alla legge 22 agosto 1962, n. 1283, concernente ritocchi alla tariffa delle tasse di bollo sui documenti di trasporto.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 28 gennaio 1963
SEGNI FANFANI - SULLO - LA MALFA - TREMELLONI Visto, il Guardasigilli: BOSCO