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Riordinamento del Club alpino italiano.

Preambolo
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.



Il Centro alpinistico italiano riassume la denominazione di "Club alpino italiano".
Esso e' dotato di personalita' giuridica ed e' sottoposto alla vigilanza del Ministero del turismo e dello spettacolo. (5) ((6))
AGGIORNAMENTO (5)


Il D.L. 12 luglio 2018, n. 86, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2018, n. 97, ha disposto (con l'art. 1, comma 13, lettera b)) che nella presente legge le parole: «Ministero per il turismo e lo spettacolo», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo».

AGGIORNAMENTO (6)


Il D.L. 21 settembre 2019, n. 104 ha disposto (con l'art. 1, comma 15, lettera b)) che nella presente legge le parole: «Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo».

Art. 2.


Il Club alpino italiano provvede, a favore sia dei propri soci sia di altri, nell'ambito delle facolta' previste dallo statuto, e con le modalita' ivi stabilite:
a) alla realizzazione, alla manutenzione ed alla gestione dei rifugi alpini e dei bivacchi d'alta quota di proprieta' del Club alpino italiano e delle singole sezioni, fissandone i criteri ed i mezzi;
b) al tracciamento, alla realizzazione e alla manutenzione di sentieri, opere alpine e attrezzature alpinistiche;
c) alla diffusione della frequentazione della montagna e all'organizzazione di iniziative alpinistiche, escursionistiche e speleologiche;
d) all'organizzazione ed alla gestione di corsi d'addestramento per le attivita' alpinistiche, sci-alpinistiche, escursionistiche, speleologiche, naturalistiche;
e) alla formazione di istruttori necessari allo svolgimento delle attivita' di cui alla lettera d);
((f) all'organizzazione ed alla gestione, per conto delle regioni, di corsi di preparazione professionale, ai sensi dell'articolo 11 della legge 17 maggio 1983, n. 217, per guida speleologica e di corsi di formazione professionale per esperti e rilevatori del servizio valanghe;))
g) all'organizzazione di idonee iniziative tecniche per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nell'esercizio delle attivita' alpinistiche, escursionistiche e speleologiche, per il soccorso degli infortunati o dei pericolanti e per il recupero dei caduti;
h) alla promozione di attivita' scientifiche e didattiche per la conoscenza di ogni aspetto dell'ambiente montano;
i) alla promozione di ogni iniziativa idonea alla protezione ed alla valorizzazione dell'ambiente montano nazionale.

Art. 3.


La Commissione provinciale di cui all'articolo 236 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e' integrata da un esperto in materia alpinistica designato dal Club alpino italiano con voto deliberativo, quando l'esperimento riguardi le guide alpine ed i portatori alpini.
Oltre il possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 237 del regolamento indicato nel precedente comma, i candidati debbono documentare di aver frequentato con esito favorevole i relativi corsi del Club alpino italiano.

Art. 4.


((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 12 LUGLIO 2018, N. 86, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 9 AGOSTO 2018, N. 97))

Art. 5.



A decorrere dall'esercizio finanziario 1962-1963, e' autorizzata, a favore del Club alpino italiano, la concessione di un contributo di lire 80.000.000 da iscriversi nello stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo.
(3) (4) (5) ((6))
AGGIORNAMENTO (3)


La L. 28 dicembre 2015, n. 208 ha disposto (con l'art. 1, comma 480) che lo stanziamento di cui al presente articolo e' fissato in 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2016.

AGGIORNAMENTO (4)


La L. 27 dicembre 2017, n. 205 ha disposto (con l'art. 1, comma 717) che "Per lo svolgimento delle attivita' di cui alla legge 21 marzo 2001, n. 74, lo stanziamento di cui all'articolo 5 della legge 26 gennaio 1963, n. 91, e' incrementato di 500.000 euro per l'anno 2018 e di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2019".

AGGIORNAMENTO (5)


Il D.L. 12 luglio 2018, n. 86, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2018, n. 97, ha disposto (con l'art. 1, comma 13, lettera b)) che nella presente legge le parole: «Ministero per il turismo e lo spettacolo», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo».

AGGIORNAMENTO (6)


Il D.L. 21 settembre 2019, n. 104 ha disposto (con l'art. 1, comma 15, lettera b)) che nella presente legge le parole: «Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo».

Art. 6.



L'efficacia delle deliberazioni riguardanti l'utilizzazione del contributo di cui dall'articolo precedente, alle quali non abbiano partecipato almeno tre dei membri di diritto indicati nel primo comma dell'articolo 4 della presente legge, o per le quali la maggioranza dei dipendenti delle Amministrazioni dello Stato in detto articolo indicati, che hanno partecipato alle deliberazioni, abbia espresso voto contrario, e' subordinata all'approvazione del ((Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo)).

Art. 7.


Agli effetti di qualsiasi imposta, tassa o diritto, escluse le tasse postali, telegrafiche e telefoniche, il Club alpino italiano e le sue sezioni sono equiparati alle Amministrazioni dello Stato.
La equiparazione alle Amministrazioni dello Stato non comporta l'esonero dal pagamento delle imposte dirette, ne' si esclude al trattamento tributario del personale dipendente.

Art. 8.



Il ((Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo)) puo' procedere allo scioglimento degli organi centrali del Club alpino italiano e nominare un commissario straordinario, per accertate gravi deficienze amministrative o per altre irregolarita' tali da compromettere il normale funzionamento dell'Associazione.
La ricostituzione degli Organi centrali e' effettuata entro il termine di sei mesi, prorogabile, per una volta sola, di tre mesi.

Art. 9.


Resta salva, ai sensi e nei limiti dei rispettivi statuti o delle relative norme di attuazione, la competenza attribuita alle Regioni a statuto speciale, rispetto ai compiti demandati al Club alpino italiano di cui all'articolo 2 della presente legge.

Art. 10.



Il Club alpino italiano provvedera', entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad apportare al proprio statuto le modifiche necessarie per uniformarlo alle disposizioni della legge medesima, da approvarsi, sentito il parere del Consiglio di Stato, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del ((Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo)), di concerto con il Ministro per il tesoro.

Art. 11.



Con regolamento organico, da deliberare dal Consiglio centrale del Club alpino italiano e da sottoporre all'approvazione del ((Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo)) di concerto con il Ministro per il tesoro, saranno stabiliti la dotazione organica, lo stato giuridico ed il trattamento economico di attivita' a qualsiasi titolo e di quiescenza di tutto il personale del Club stesso.

Art. 12.


Alla copertura dell'onere previsto dall'articolo 5 della presente legge sara' provveduto, per l'esercizio finanziario 1962-63, mediante riduzione del fondo speciale iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per il finanziamento di oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 26 gennaio 1963
SEGNI FANFANI - FOLCHI - TAVIANI BOSCO - LA MALFA - TRABUCCHI - TREMELLONI - ANDREOTTI - GUI - RUMOR Visto, il Guardasigilli: BOSCO