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Proroga del termine stabilito per i versamenti al Fondo per l'indennita' agli impiegati e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione.

Art. 1.


E' prorogato fino al 31 dicembre 1963 il termine stabilito con la legge 20 dicembre 1961, n. 1310, per il versamento al Fondo per l'indennita' agli impiegati, da parte dei datori di lavoro, degli accantonamenti dovuti a norma del decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5, convertito, con modificazioni, nella legge 2 ottobre 1942, n. 1251, e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione, previsto dall'articolo 5 dello stesso decreto, alle disposizioni contenute nell'articolo 4 del decreto medesimo. ((1))
AGGIORNAMENTO (1)

La L. 18 maggio 1964, n. 304 ha disposto (con l'art. 1) che "E' riaperto fino al 31 dicembre 1965 il termine stabilito con la legge 26 gennaio 1963, n. 32, per il versamento al Fondo per l'indennita' agli impiegati, da parte dei datori di lavoro, degli accantonamenti dovuti a norma del decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5, convertito, con modificazioni, nella legge 2 ottobre 1942, n. 1251, e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione, previsto dall'articolo 5 dello stesso decreto, alle disposizioni contenute nell'articolo 4 del decreto medesimo".
Ha inoltre disposto (con l'art. 2) che la suddetta modifica ha effetto dal 1 gennaio 1964.