Norme di interpretazione dell'articolo 28 della legge 24 luglio 1959, n. 622, per la ferrovia concessa all'industria privata Trento-Male'.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA la seguente legge:
Art. 1.
Per la ferrovia Trento-Male' sono applicabili le disposizioni di cui alla legge 2 agosto 1952, n. 1221, limitatamente al materiale rotabile ed all'esercizio, con esclusione, ai sensi dell'articolo 28 della legge 24 luglio 1959, n. 622, di qualsiasi forma di ulteriori contributi per il potenziamento degli impianti fissi.
Art. 2.
La spesa relativa al contributo da concedere nei limiti indicati nel precedente articolo, e cioe' per il materiale rotabile, fara' carico ai fondi gia' stanziati nel bilancio del Ministero dei trasporti per l'applicazione della legge 2 agosto 1952, n. 1221.
La presente legge, munita del sigillo, dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e, di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 6 gennaio 1963
SEGNI
FANFANI - TREMELLONI LA MALFA - MATTARELLA
Visto, il Guardasigilli: BOSCO