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Provvedimenti per la tutela del carattere storico, monumentale e artistico della citta' di Siena e per opere di risanamento urbano.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.


Le opere per la salvaguardia del carattere storico, monumentale ed artistico della citta' di Siena e di risanamento civico, a norma della presente legge sono seguente: a totale carico dello Stato, a carico del Comune mediante erogazione di un contributo dello Stato, a carico di privati mediante erogazione di contributo dello stato.

Art. 2.


Sono eseguiti a totale carico dello Stato i lavori relativi alle opere di consolidamento e restauro degli edifici pubblici di carattere storico, artistico e monumentale, del Duomo con edifici annessi, delle Camere monumentali e dei Santuari cateriniani, alla costruzione di strade di penetrazione e tangenziali col nuovo centro cittadino della Lizza previste dal piano regolatore in vigore.

Art. 3.


I privati proprietari degli edifici compresi nelle zone delimitate dal piano regolatore e aventi interesse storico, artistico e monumentale provvedono alla sistemazione degli edifici di loro proprieta' per tutto quanto non spetti allo Stato, eseguendo i lavori la cui necessita' e' dichiarata dal sindaco, sentita la Commissione edilizia comunale e su parere conforme della Sovrintendenza ai monumenti di Siena.
Per tutti i lavori previsti dal presente articolo o per ogni altro lavoro di sistemazione, abbellimento restauro eseguito da privati nel perimetro della zona sottoposta a tutela ed approvato dagli organi competenti, sara' concesso dallo Stato un contributo del quaranta per cento sull'ammontare della spesa, che potra' essere elevato ai cinquanta per cento qualora i lavori siano riconosciuti di particolare delicatezza e onerosita' o se U costo dei lavori stessi sia riconosciuto gravoso in rapporto al reddito dell'edificio stesso.
I contributi verranno concessi su domanda degli interessati dopo a l'approvazione dei progetti da parte del sindaco ed il loro effettivo versamento e' subordinato al parere del Provveditorato alle opere pubbliche dopo che i lavori siano stati eseguiti e sempre che l'opera sia conforme al piano approvato.
Qualora il proprietario non provveda, entro il termine fissato all'esecuzione delle opere dichiarate necessarie, il sindaco vi provvede d'ufficio con la procedura dell'articolo 153 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148. In questo caso il contributo dello Stato viene corrisposto al Comune.

Art. 4.


Il risanamento dei quartieri cittadini e' deliberato dal Consiglio comunale e il piano di risanamento, approvato dal Provveditorato alle opere pubbliche per la Toscana, sentita la Sovrintendenza ai monumenti di Siena, e' eseguito dal Comune sotto la diretta sorveglianza dell'Amministrazione del Ministero dei lavori pubblici.
Per la esecuzione dei lavori e le espropriazioni che si renderanno necessarie all'attuazione del piano di risanamento e' concesso un contributo statale del 50 per cento sull'ammontare della spesa.
Per l'allontanamento degli abitanti dagli stabili in rifacimento o da consolidare il sindaco provvede agli sfratti in via amministrativa e con la procedura dell'articolo 153 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, provvedono all'alloggio degli sfrattati anche mediante la costruzione di nuovi edifici nelle zone delimitate dal piano regolatore, avvalendosi per tale scopo del contributo statale previsto dal presente articolo o di contributi previsti da leggi in vigore che regolano la materia e delle norme contenute nella legge 18 aprile 1962, n. 167. Secondo i criteri fissati dal Consiglio comunale puo' essere corrisposta una indennita' ai cittadini costretti a trasloco per i lavori in corso e che si trovano in particolare stato di bisogno.
Le assegnazioni dei nuovi quartieri ai cittadini traslocati verranno effettuate da Commissioni comunali secondo i criteri stabiliti dal Consiglio comunale. L'approvazione del piano di risanamento da parte del Provveditorato regionale alle opere pubbliche equivale a dichiarazione di pubblica utilita' e i relativi lavori sono dichiarati indifferibili ed urgenti a tutti gli effetti di legge.

Art. 5.


Prima di procedere alle eventuali espropriazioni richieste dalla esecuzione dei piani di risanamento il Comune deve farne notifica ai rispettivi proprietari contemporaneamente invitandoli a dichiarare entro un termine fissato, se intendono essi stessi edificare o ricostruire sulle loro proprieta', secondo le norme stabilite dal piano stesso.

Art. 6.


Entro il primo trimestre di ogni anno il Comune con deliberazione del Consiglio comunale, propone al Provveditorato regionale alle opere pubbliche per la Toscana il piano dei lavori da eseguirsi nell'esercizio successivo.
Entro tre mesi dalla presentazione del piano annuale il Provveditorato udita la sovrintendenza ai monumenti di Siena, adotta le sue decisioni e le comunica al Comune.
Il primo programma di lavori dovra' essere proposto dal Comune entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 7.



Per la esecuzione delle opere comprese le nelle zone soggette a risanamento, la misura dell'indennita' di espropriazione dovuta ai proprietari degli immobili e' determinata, per i terreni, in base alla media tra il valore venale e l'imponibile accertato al catasto, rivalutato ai sensi del decreto legislativo 12 maggio 1947, n. 356, e, per i fabbricati, in base alla media tra il valore venale e l'imponibile accertato a norma della legge 4 novembre 1951, n. 1219, capitalizzato ad un tasso dal 2 per cento al 7 per cento secondo le condizioni igieniche dell'edificio, lo stato di conservazione e di stabilita' e tutte le altre condizioni che possono influire sul valore dell'edificio stesso.

Art. 8.


Per la determinazione della indennita' di espropriazione degli immobili compresi nei piani previsti dalla presente legge si seguira' la procedura seguente:
a) il prefetto della Provincia, in seguito a richiesta del comune di Siena, dispone perche', in contraddittorio con il Comune stesso e con gli espropriandi, venga formato lo stato di consistenza e - in base alle norme di valutazione di cui all'articolo 7, sentito l'Ufficio tecnico erariale - determina la somma che deve essere depositata alla Cassa depositi e prestiti, quale indennita' di espropriazione unica e inscindibile per ogni proprieta' a tacitazione di tutti i diritti. Tale provvedimento e' notificato agli espropriandi nella forma delle citazioni;
b) nel decreto di determinazione della indennita' il prefetto deve pure stabilire il termine entro il quale l'espropriante deve eseguire il deposito presso la Cassa depositi e prestiti della indennita' stessa;
c) effettuato il deposito, l'espropriante deve richiedere al prefetto il decreto di trasferimento della proprieta' e di immissione in possesso degli stabili contemplati nello stato di consistenza dei beni di cui alla lettera a) del presente articolo;
d) il decreto del prefetto deve essere trascritto a cura dell'espropriante presso l'Ufficio di conservazione dei registri immobiliari e successivamente notificato agli interessati nella forma delle citazioni
e) nei trenta giorni successivi alla notifica suddetta gli interessati possono proporre avanti l'autorita' giudiziaria competente per valore le loro opposizioni relativamente alla misura delle indennita' come sopra determinate;
f) trascorsi i trenta giorni dalla notifica di cui alla lettera e) senza che sia stata prodotta opposizione, la indennita', come sopra determinata e depositata, diviene definitiva;
g) le opposizioni di cui alla lettera e) sono trattate con la procedura stabilita dall'articolo 51 della legge 25 giugno 1965, n. 2359, tua per la eventuale nuova valutazione debbono applicarsi i criteri e i riferimenti stabiliti dall'articolo 7 della presente legge.

Art. 9.


Per l'esecuzione delle opere previste dalla presente legge la cui spesa e' a carico del Comune, la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere al comune di Siena mutui fino all'ammontare di sei miliardi, con ammortamento in 35 anni, al saggio vigente al momento della concessione. I mutui predetti saranno garantiti dallo Stato per capitali e interessi e l'assunzione della garanzia sara' effettuata con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con quello per l'interno, a seguito di deliberazione del Consiglio comunale.

Art. 10.


Il Monte dei Paschi di Siena e tutti gli altri Istituti bancari e Enti finanziari che ne hanno la facolta' sono autorizzati a concedere anche in deroga ai limiti segnati dai loro statuti, ai proprietari che effettueranno le opere previste dalla presente legge e per le quali sia gia' stato autorizzato il relativo contributo da parte dello Stato mutui corrispondenti alla somma necessaria per eseguire tutti i lavori autorizzati e sussidiati Gli interessati devono dare la necessaria garanzia all'Istituto mutuante mediante ipoteca sul fabbricato o su altri immobili anche di terzi per l'aliquota non coperta dal contributo dello Stato. L'aliquota del contributo a collaudo avvenuto sara' versata direttamente all'Istituto mutuante.
Le iscrizioni ipotecarie di cui al presente articolo sono soggette al pagamento della sola imposta fissa minima.
Per favorire l'insediamento dei negozi e delle imprese artigiane nelle zone risanate secondo le disposizioni della presente legge, saranno estesi ad essi i benefici creditizi di cui ai commi precedenti.

Art. 11.


Per provvedere alla esecuzione dei lavori previsti da gli articoli precedenti e per effettuare le eventuali espropriazioni, e' autorizzata una spesa di lire tre miliardi, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.
La spesa di tre miliardi sara' ripartita in dieci esercizi finanziari, a decorrere dall'esercizio 1962-63 e in ragione di lire 300 milioni ad esercizio, cosi' distribuiti: lire 100.000.000 per i lavori di cui all'articolo 2; lire 50.000.000 per i contributi previsti dall'articolo 8; lire 150.000.000 per i contributi di cui agli articoli 4 e 5.
Le variazioni di detto riparto degli stanziamenti possono essere autorizzate con decreto del Ministro per i lavori pubblici, d'intesa con il Ministro per il tesoro, su motivata proposta del Consiglio comunale.
L'erogazione dei contributi e' disposta con decreto del Ministro per i lavori pubblici.
Le somme non impiegate in un esercizio possono essere utilizzate negli esercizi successivi.
All'onere di lire 300 milioni derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1962-63 si fara' fronte mediante riduzione di pari importo dello stanziamento di parte straordinaria del fondo speciale per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo esercizio.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 12.


La presente legge entra in vigore dopo trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 3 gennaio 1963
SEGNI FANFANI - TAVIANI - LA MALTA - TREMELLONI - GUI - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO