Modificazioni allo stato giuridico e all'ordinamento della carriera dei segretari comunali e provinciali.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
TITOLO I.
ORDINAMENTO DELLA CARRIERA
CAPO I
CLASSIFICAZIONE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE
Art. 1.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 4 DICEMBRE 1997, N. 465))
Art. 2.
((Il D.P.R. 4 DICEMBRE 1997, N. 465 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO))
Art. 3.
((Il D.P.R. 4 DICEMBRE 1997, N. 465 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO))
Art. 4.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 4 DICEMBRE 1997, N. 465))
Art. 5.
((Il D.P.R. 4 DICEMBRE 1997, N. 465 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO))
Art. 6.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 4 DICEMBRE 1997, N. 465))
Art. 7.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 4 DICEMBRE 1997, N. 465))
CAPO II
NOMINA E SVOLGIMENTO DELLA CARRIERA
Art. 8.
((Il D.P.R. 4 DICEMBRE 1997, N. 465 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO))
Art. 9.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 4 DICEMBRE 1997, N. 465))
Art. 10.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 4 DICEMBRE 1997, N. 465))
Art. 11.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 4 DICEMBRE 1997, N. 465))
Art. 12.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 4 DICEMBRE 1997, N. 465))
Art. 13.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 4 DICEMBRE 1997, N. 465))
Art. 14.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 4 DICEMBRE 1997, N. 465))
Art. 15.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 4 DICEMBRE 1997, N. 465))
Art. 16.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 4 DICEMBRE 1997, N. 465))
Art. 17.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 4 DICEMBRE 1997, N. 465))
Art. 18.
((Il D.P.R. 4 DICEMBRE 1997, N. 465 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO))
Art. 19.
((Il D.P.R. 4 DICEMBRE 1997, N. 465 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO))
Art. 20.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 4 DICEMBRE 1997, N. 465))
Art. 21.
((Il D.P.R. 4 DICEMBRE 1997, N. 465 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO))
Art. 22.
((Il D.P.R. 4 DICEMBRE 1997, N. 465 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO))
Art. 23.
((Il D.P.R. 4 DICEMBRE 1997, N. 465 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO))
CAPO III
DISCIPLINA DEI CONCORSI PER IL CONFERIMENTO DEI POSTI DI SEGRETARIO GENERALE DI 1ª E 2ª CLASSE E DI SEGRETARIO
CAPO DI
1ª CLASSE
Art. 24.
((Il D.P.R. 4 DICEMBRE 1997, N. 465 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO))
Art. 25.
((Il D.P.R. 4 DICEMBRE 1997, N. 465 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO))
Art. 26.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 4 DICEMBRE 1997, N. 465))
Art. 27.
((Il D.P.R. 4 DICEMBRE 1997, N. 465 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO))
CAPO IV
TRASFERIMENTO D'UFFICIO E CONCORSI PER TRASFERIMENTO
Art. 28.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 4 DICEMBRE 1997, N. 465))
Art. 29.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 4 DICEMBRE 1997, N. 465))
Art. 30.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 4 DICEMBRE 1997, N. 465))
Art. 31.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 4 DICEMBRE 1997, N. 465))
CAPO V
CESSAZIONE DEL RAPPORTO D'IMPIEGO PER COLLOCAMENTO A RIPOSO
Art. 32.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 4 DICEMBRE 1997, N. 465))
TITOLO II
STATO GIURIDICO DISPOSIZIONE GENERALE
Art. 33.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 4 DICEMBRE 1997, N. 465))
TITOLO III
TRATTAMENTO ECONOMICO
CAPO I
STIPENDI, AUMENTI PERIODICI, INDENNITA' E COMPENSI
Art. 34.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 4 DICEMBRE 1997, N. 465))
Art. 35.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 4 DICEMBRE 1997, N. 465))
Art. 36.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 4 DICEMBRE 1997, N. 465))
Art. 37.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 4 DICEMBRE 1997, N. 465))
Art. 38.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 4 DICEMBRE 1997, N. 465))
Art. 39.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 4 DICEMBRE 1997, N. 465))
CAPO II
DIRITTI DI SEGRETERIA
Art. 40.
Provento e ripartizione dei diritti di segreteria.
E' obbligatoria in tutti i Comuni la riscossione dei diritti di segreteria, da effettuarsi a mezzo di marche segnatasse in conformita' alla tabella D.
Le Province sono autorizzate ad esigere, per la spedizione degli atti, i diritti di segreteria stabiliti nella tabella D indicata nel precedente comma.
((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 23 GIUGNO 1972, N. 749)).
((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 23 GIUGNO 1972, N. 749)).
Art. 41.
Registrazione e liquidazione dei diritti di segreteria.
L'ammontare delle riscossioni dei diritti di segreteria deve risultare dai registri e dall'elenco prescritti dal regolamento per la esecuzione della legge comunale e provinciale, nonche' da un riassunto mensile che, a cura del segretario, e' fatto vistare dalla ragioneria, ove esista, la quale fa constatare che esso risponde ai registri propri ed a quelli della tesoreria.
Alla liquidazione dei diritti di segreteria provvede la Giunta alla fine di ciascun mese salvo il conguaglio annuale ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo precedente.
Le marche segnatasse sono consegnate al tesoriere comunale, a carico del quale e' posto l'ammontare del valore delle marche stesse, mediante verbale di consegna da sottoscriversi dal capo dell'Amministrazione, dal segretario, dal ragioniere, ove esista, e dal tesoriere. Il quantitativo mensile presunto viene, di volta in volta, prelevato dal segretario mediante buoni registrati alla ragioneria ove esista, versandone l'importo al tesoriere, che deve rilasciare regolare quietanza.
Nei Comuni nei quali non esista ufficio di ragioneria, il buono di prelevamento e' vistato dal sindaco.
Art. 42.
Costituzione di un fondo da erogarsi a cura del Ministro per
l'interno.
Le somme che risultano disponibili dopo effettuata la ripartizione dei diritti di segreteria fra Comune e segretario secondo la tabella E sono destinate alla costituzione di un fondo per sussidiare corsi di preparazione e di perfezionamento e per effettuare corsi di formazione nonche' al pagamento di borse di studio e di premi di profitto.
Dal fondo di cui al precedente comma sono tratte, altresi', le somme occorrenti per il pagamento di assegni al segretario o alla vedova o ai figli minorenni in caso di reintegrazione a seguito di assoluzione in sede di giudizio penale di revisione o di proscioglimento da ogni addebito in sede di revisione del procedimento disciplinare ((nonche' quelle occorrenti per la corresponsione al segretario dell'equo indennizzo di cui all'articolo 68 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per il pagamento del contributo annuale dovuto al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile a titolo di rimborso delle riduzioni previste dall'articolo 14 della presente legge e per il conferimento, mediante concorso, di borse di studio ai figli, particolarmente meritevoli, dei segretari comunali e provinciali)).
Le somme di cui al primo comma sono versate, alla fine di ciascun anno, con imputazione alla categoria dei "servizi speciali non aventi attinenza con il bilancio dello Stato", nella contabilita' speciale delle rispettive prefetture.
Queste ne rimettono il corrispondente importo, mediante ordinativo di pagamento commutabile in quietanza di contabilita' speciale, alla, prefettura di Roma, che le imputa alla stessa categoria, curandone la erogazione in conformita' delle disposizioni impartite dal Ministro per l'interno.
Delle somme pervenute e dei pagamenti disposti il Prefetto di Roma compila e trasmette al Ministro per l'interno apposito rendiconto.
CAPO III
CONCESSIONI SPECIALI
Art. 43.
((Il D.P.R. 4 DICEMBRE 1997, N. 465 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO))
Art. 44.
((Il D.P.R. 4 DICEMBRE 1997, N. 465 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO))
TITOLO IV
DISPOSIZIONI VARIE, TRANSITORIE E FINALI
Art. 45.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 4 DICEMBRE 1997, N. 465))
Art. 46.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 4 DICEMBRE 1997, N. 465))
Art. 47.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 4 DICEMBRE 1997, N. 465))
Art. 48.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 4 DICEMBRE 1997, N. 465))
Art. 49.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 4 DICEMBRE 1997, N. 465))
Art. 50.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 4 DICEMBRE 1997, N. 465))
Art. 51.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 4 DICEMBRE 1997, N. 465))
Art. 52.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 4 DICEMBRE 1997, N. 465))
Art. 53.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 4 DICEMBRE 1997, N. 465))
Art. 54.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 4 DICEMBRE 1997, N. 465))
Art. 55.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 4 DICEMBRE 1997, N. 465))
Art. 56.
((Il D.P.R. 4 DICEMBRE 1997, N. 465 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO))
Art. 57.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 4 DICEMBRE 1997, N. 465))
Art. 58.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 4 DICEMBRE 1997, N. 465))
Art. 59.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 4 DICEMBRE 1997, N. 465))
Art. 60.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 4 DICEMBRE 1997, N. 465))
Art. 61.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 4 DICEMBRE 1997, N. 465))
Art. 62.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 4 DICEMBRE 1997, N. 465))
Art. 63.
((ARTICOLO ABROGATO DA L D.P.R. 4 DICEMBRE 1997, N. 465))
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 8 giugno 1962 SEGNI FANFANI - TAVIANI - TRABUCCHI - TREMELLONI BOSCO - GUI Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Tabelle
TABELLA A.
TABELLA ABROGATA DAL D.P.R. 4 DICEMBRE 1997, N. 465
TABELLA B.
TABELLA ABROGATA DAL D.P.R. 4 DICEMBRE 1997, N. 465
TABELLA C.
TABELLA ABROGATA DAL D.P.R. 4 DICEMBRE 1997, N. 465
TABELLA D.
ELENCO DESCRITTIVO DELLE TASSE E DEGLI EMOLUMENTI CHE COMUNI E LE PROVINCE SONO AUTORIZZATI AD ESIGERE PER LA SPEDIZIONE DEGLI ATTI INFRADESCRITTI (OLTRE L'IMPORTO DELLA CARTA BOLLATA, DELLA TASSA SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE E DEI DIRITTI DI REGISTRO NEI CASI PREVISTI DALLE LEGGI).
1. Avvisi d'asta per alienazioni, locazioni,
appalti di cose e di opere, concessioni di
qualsiasi natura: per l'originale . . . . . . . . L. 1.000
2. Verbali relativi ai procedimenti degli
incanti e delle licitazioni private riguardanti
gli oggetti di cui al numero precedente: per
l'originale .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1.000
3. Contratti relativi agli oggetti di cui al n.
1, anche se stipulati a seguito di licitazioni o
trattativa privata e se vi sia intervento di
terzi garantiti o cauzionanti: per l'originale . » 1.000
4. sul valore delle stipulazioni relative
agli oggetti indicati al n. 1) e' dovuta:
a) sulle prime lire 100.000, lire 12.000;
b) sugli importi eccedenti lire 100.000 fino
a lire 2 milioni, il 2,5 per cento;
c) sugli importi eccedenti lire 2 milioni
fino a lire 10 milioni, l'1,3 per cento;
d) sugli importi eccedenti lire 10 milioni
fino a lire 60 milioni, lo 0,80 per cento;
e) sugli importi eccedenti lire 60 milioni
fino a lire 300 milioni, lo 0,60 per cento;
f) sugli importi eccedenti lire 300 milioni
fino a lire un miliardo, lo 0,30 per cento;
g) oltre lire un miliardo, lo 0,15 per cento
5. Per la scritturazione degli atti originali
contemplati ai numeri 2 e 3 e per le copie degli
atti estratti dall'archivio: per ogni facciata . » 1.000
6. Certificati di qualunque natura, atti di
notorieta', nulla osta di qualunque specie ed
autenticazioni di firme . . . . . . . . . . . . . . » 1.000
6-bis) certificati e attestati redatti a mano,
con ricerca d'archivio, rilasciati anche per la
determinazione dell'albero genealogico, per ogni
singolo nominativo contenuto in tali atti . . . . . L. 10.000
7. Stati di famiglia . . . . . . . . . . . . . . » 1.000
8. Verbali di conciliazione in materia
demaniale nelle Province napoletane e siciliane:
per l'originale . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1.000
(5)
NORME SPECIALI
1. Per il rilascio di copie od estratti dai registri catastali, consentito dall' articolo 3 della legge 3 maggio 1871, n. 202 , i Comuni possono stabilire una tariffa di diritti, che non superi la meta' di quelli dovuti all'Erario, accordando all'impiegato incaricato della tenuta dei registri una compartecipazione pari alla meta' del diritti stabiliti.
2. Qualora in un solo contratto intervengano piu' persone l'ammontare del diritti di segreteria dovuti in relazione al valore complessivo del contratto e' ripartito fra gli interessati in proporzione del rispettivo interesse. Se piu' siano le disposizioni contenute in un contratto, non si puo' percepire che quanto e' dovuto per la disposizione soggetta al diritto piu' elevato.
3. Il diritto di scritturazione previsto al n. 5 dell'elenco e' dovuto per ogni facciata di venticinque linee, le quali contengano in media ciascuna venticinque sillabe. La facciata cominciata si ha per finita se siano state scritte almeno cinque linee, non compresa la data e le sottoscrizioni il detto diritto, oltre che per gli originali indicati ai numeri 2 e 3 dell'elenco, e' dovuto per le copie degli atti contrattuali, da consegnarsi all'ufficio del registro e per quelle degli atti di qualunque natura, estratti dall'archivio a richiesta di privati.
4. Per gli esemplari degli avvisi d'asta destinati alla pubblicazione, il diritto di scritturazione e' limitato a lire 2.000 per ognuno, qualunque sia il numero delle pagine impiegate. (5)
5. Il diritto di cui al n. 4 dell'elenco e' dovuto una sola volta, anche quando, nei contratti preceduti da incanti, l'atto di aggiudicazione ed il contratto costituiscono atti distinti.
6. Nessun diritto di copia e' dovuto per gli atti stampati. Per gli atti parte stampati e parte manoscritti, almeno per un terzo, il diritto di scritturazione e' ridotto alla meta'.
7. Nessun diritto e' dovuto per la scritturazione di attestati di poverta', per la legalizzazione di firme, per le copie degli atti contrattuali da mandarsi alle autorita' superiori per il visto, per gli atti richiesti d'ufficio nell'interesse dello Stato e dei servizi pubblici, per i certificati di pensioni inferiori a lire centomila annue, per i verbali di conciliazione delle contravvenzioni a regolamenti municipali e alle leggi diverse, per i certificati rilasciati in carta non bollata per poverta' dei richiedenti ed in generale in tutti quei casi nei quali le leggi ed i regolamenti dispongono che il rilascio debba farsi senza spesa.
8. Sono esenti dai diritti di segreteria gli atti in genere concernenti l'esercizio dei diritti elettorali da parte dei richiedenti.
9. Per i certificati ed altri atti per i quali la legge ammette la carta non bollata, quando non si tratti di richiedenti poveri, il diritto e' sempre ridotto alla meta'.
10. Il diritto di segreteria per la stipulazione dei contratti duraturi per piu' di un anno deve commisurarsi sul complessivo ammontare dei contratti stessi.
11. Il diritto fisso da esigere dal Comuni, oltre il diritto di segreteria di cui al presente allegato, all'atto del rilascio o del rinnovo della carta d'identita' non puo' essere stabilito in misura superiore a lire cinquanta. (5) (6) (8)
((11-bis) Il diritto fisso da esigere da parte dei comuni all'atto della conclusione dell'accordo di separazione personale, ovvero di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonche' di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, ricevuto dall'ufficiale di stato civile del comune non puo' essere stabilito in misura superiore all'imposta fissa di bollo prevista per le pubblicazioni di matrimonio dall'articolo 4 della tabella allegato A) al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642)) . ((10))
TABELLA E.
RIPARTIZIONE DEI PROVENTI DEI DIRITTI DI SEGRETERIA
Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLA F.
TABELLA ABROGATA DAL D.P.R. 4 DICEMBRE 1997, N. 465
TABELLA G.
TABELLA ABROGATA DAL D.P.R. 4 DICEMBRE 1997, N. 465
Il Ministro per l'interno: TAVIANI
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AGGIORNAMENTO (5)
Il D.L. 22 dicembre 1981, n.786 , convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 1982, n. 51 ha disposto (con l'art. 25, comma 6, numero 4)) che "il diritto fisso da esigere dai comuni, oltre il diritto di segreteria di cui alla predetta tabella D, all'atto del rilascio o del rinnovo della carta di identita', e' stabilito in L.
500".
Ha inoltre disposto (con l'art. 25, ultimo comma) che "Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore dal 1° gennaio 1982".
-------------
AGGIORNAMENTO (6)
Il D.L. 28 febbraio 1983, n. 55 , convertito con modificazioni dalla L. 26 aprile 1983, n. 131 , ha disposto (con l'art. 27, comma 7, numero 5)) che "il diritto fisso da esigere dai comuni, oltre il diritto di segreteria di cui alla predetta tabella D, all'atto del rilascio o del rinnovo della carta d'identita', e' stabilito in lire 1.000".
-------------
AGGIORNAMENTO (8)
Il D.L. 18 gennaio 1993, n. 8 , convertito con modificazioni dalla L. 19 marzo 1993, n. 68 ha disposto (con l'art. 10, comma 12-ter) che "Il diritto fisso da esigere dai comuni quale rimborso spesa, oltre ai diritti di segreteria di cui alla tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n.604 , e successive modificazioni, all'atto del rilascio o rinnovo della carta di identita', gia' stabilito in L. 1.000 dall' articolo 27, comma 7, n. 5), del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131 , e' elevato a L. 10.000, con esclusione di ogni altro onere a carico del richiedente, salvo l'assolvimento degli eventuali obblighi previsti dalla legge sul bollo".
-------------
AGGIORNAMENTO (10)
Il D.L. 12 settembre 2014, n. 132 , convertito con modificazioni dalla L. 10 novembre 2014, n. 162 , ha disposto (con l'art. 12, comma 7) che la presente modifica si applica a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto medesimo.
TABELLA ABROGATA DAL D.P.R. 4 DICEMBRE 1997, N. 465
TABELLA B.
TABELLA ABROGATA DAL D.P.R. 4 DICEMBRE 1997, N. 465
TABELLA C.
TABELLA ABROGATA DAL D.P.R. 4 DICEMBRE 1997, N. 465
TABELLA D.
ELENCO DESCRITTIVO DELLE TASSE E DEGLI EMOLUMENTI CHE COMUNI E LE PROVINCE SONO AUTORIZZATI AD ESIGERE PER LA SPEDIZIONE DEGLI ATTI INFRADESCRITTI (OLTRE L'IMPORTO DELLA CARTA BOLLATA, DELLA TASSA SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE E DEI DIRITTI DI REGISTRO NEI CASI PREVISTI DALLE LEGGI).
1. Avvisi d'asta per alienazioni, locazioni,
appalti di cose e di opere, concessioni di
qualsiasi natura: per l'originale . . . . . . . . L. 1.000
2. Verbali relativi ai procedimenti degli
incanti e delle licitazioni private riguardanti
gli oggetti di cui al numero precedente: per
l'originale .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1.000
3. Contratti relativi agli oggetti di cui al n.
1, anche se stipulati a seguito di licitazioni o
trattativa privata e se vi sia intervento di
terzi garantiti o cauzionanti: per l'originale . » 1.000
4. sul valore delle stipulazioni relative
agli oggetti indicati al n. 1) e' dovuta:
a) sulle prime lire 100.000, lire 12.000;
b) sugli importi eccedenti lire 100.000 fino
a lire 2 milioni, il 2,5 per cento;
c) sugli importi eccedenti lire 2 milioni
fino a lire 10 milioni, l'1,3 per cento;
d) sugli importi eccedenti lire 10 milioni
fino a lire 60 milioni, lo 0,80 per cento;
e) sugli importi eccedenti lire 60 milioni
fino a lire 300 milioni, lo 0,60 per cento;
f) sugli importi eccedenti lire 300 milioni
fino a lire un miliardo, lo 0,30 per cento;
g) oltre lire un miliardo, lo 0,15 per cento
5. Per la scritturazione degli atti originali
contemplati ai numeri 2 e 3 e per le copie degli
atti estratti dall'archivio: per ogni facciata . » 1.000
6. Certificati di qualunque natura, atti di
notorieta', nulla osta di qualunque specie ed
autenticazioni di firme . . . . . . . . . . . . . . » 1.000
6-bis) certificati e attestati redatti a mano,
con ricerca d'archivio, rilasciati anche per la
determinazione dell'albero genealogico, per ogni
singolo nominativo contenuto in tali atti . . . . . L. 10.000
7. Stati di famiglia . . . . . . . . . . . . . . » 1.000
8. Verbali di conciliazione in materia
demaniale nelle Province napoletane e siciliane:
per l'originale . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1.000
(5)
NORME SPECIALI
1. Per il rilascio di copie od estratti dai registri catastali, consentito dall' articolo 3 della legge 3 maggio 1871, n. 202 , i Comuni possono stabilire una tariffa di diritti, che non superi la meta' di quelli dovuti all'Erario, accordando all'impiegato incaricato della tenuta dei registri una compartecipazione pari alla meta' del diritti stabiliti.
2. Qualora in un solo contratto intervengano piu' persone l'ammontare del diritti di segreteria dovuti in relazione al valore complessivo del contratto e' ripartito fra gli interessati in proporzione del rispettivo interesse. Se piu' siano le disposizioni contenute in un contratto, non si puo' percepire che quanto e' dovuto per la disposizione soggetta al diritto piu' elevato.
3. Il diritto di scritturazione previsto al n. 5 dell'elenco e' dovuto per ogni facciata di venticinque linee, le quali contengano in media ciascuna venticinque sillabe. La facciata cominciata si ha per finita se siano state scritte almeno cinque linee, non compresa la data e le sottoscrizioni il detto diritto, oltre che per gli originali indicati ai numeri 2 e 3 dell'elenco, e' dovuto per le copie degli atti contrattuali, da consegnarsi all'ufficio del registro e per quelle degli atti di qualunque natura, estratti dall'archivio a richiesta di privati.
4. Per gli esemplari degli avvisi d'asta destinati alla pubblicazione, il diritto di scritturazione e' limitato a lire 2.000 per ognuno, qualunque sia il numero delle pagine impiegate. (5)
5. Il diritto di cui al n. 4 dell'elenco e' dovuto una sola volta, anche quando, nei contratti preceduti da incanti, l'atto di aggiudicazione ed il contratto costituiscono atti distinti.
6. Nessun diritto di copia e' dovuto per gli atti stampati. Per gli atti parte stampati e parte manoscritti, almeno per un terzo, il diritto di scritturazione e' ridotto alla meta'.
7. Nessun diritto e' dovuto per la scritturazione di attestati di poverta', per la legalizzazione di firme, per le copie degli atti contrattuali da mandarsi alle autorita' superiori per il visto, per gli atti richiesti d'ufficio nell'interesse dello Stato e dei servizi pubblici, per i certificati di pensioni inferiori a lire centomila annue, per i verbali di conciliazione delle contravvenzioni a regolamenti municipali e alle leggi diverse, per i certificati rilasciati in carta non bollata per poverta' dei richiedenti ed in generale in tutti quei casi nei quali le leggi ed i regolamenti dispongono che il rilascio debba farsi senza spesa.
8. Sono esenti dai diritti di segreteria gli atti in genere concernenti l'esercizio dei diritti elettorali da parte dei richiedenti.
9. Per i certificati ed altri atti per i quali la legge ammette la carta non bollata, quando non si tratti di richiedenti poveri, il diritto e' sempre ridotto alla meta'.
10. Il diritto di segreteria per la stipulazione dei contratti duraturi per piu' di un anno deve commisurarsi sul complessivo ammontare dei contratti stessi.
11. Il diritto fisso da esigere dal Comuni, oltre il diritto di segreteria di cui al presente allegato, all'atto del rilascio o del rinnovo della carta d'identita' non puo' essere stabilito in misura superiore a lire cinquanta. (5) (6) (8)
((11-bis) Il diritto fisso da esigere da parte dei comuni all'atto della conclusione dell'accordo di separazione personale, ovvero di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonche' di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, ricevuto dall'ufficiale di stato civile del comune non puo' essere stabilito in misura superiore all'imposta fissa di bollo prevista per le pubblicazioni di matrimonio dall'articolo 4 della tabella allegato A) al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642)) . ((10))
TABELLA E.
RIPARTIZIONE DEI PROVENTI DEI DIRITTI DI SEGRETERIA
Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLA F.
TABELLA ABROGATA DAL D.P.R. 4 DICEMBRE 1997, N. 465
TABELLA G.
TABELLA ABROGATA DAL D.P.R. 4 DICEMBRE 1997, N. 465
Il Ministro per l'interno: TAVIANI
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AGGIORNAMENTO (5)
Il D.L. 22 dicembre 1981, n.786 , convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 1982, n. 51 ha disposto (con l'art. 25, comma 6, numero 4)) che "il diritto fisso da esigere dai comuni, oltre il diritto di segreteria di cui alla predetta tabella D, all'atto del rilascio o del rinnovo della carta di identita', e' stabilito in L.
500".
Ha inoltre disposto (con l'art. 25, ultimo comma) che "Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore dal 1° gennaio 1982".
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AGGIORNAMENTO (6)
Il D.L. 28 febbraio 1983, n. 55 , convertito con modificazioni dalla L. 26 aprile 1983, n. 131 , ha disposto (con l'art. 27, comma 7, numero 5)) che "il diritto fisso da esigere dai comuni, oltre il diritto di segreteria di cui alla predetta tabella D, all'atto del rilascio o del rinnovo della carta d'identita', e' stabilito in lire 1.000".
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AGGIORNAMENTO (8)
Il D.L. 18 gennaio 1993, n. 8 , convertito con modificazioni dalla L. 19 marzo 1993, n. 68 ha disposto (con l'art. 10, comma 12-ter) che "Il diritto fisso da esigere dai comuni quale rimborso spesa, oltre ai diritti di segreteria di cui alla tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n.604 , e successive modificazioni, all'atto del rilascio o rinnovo della carta di identita', gia' stabilito in L. 1.000 dall' articolo 27, comma 7, n. 5), del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131 , e' elevato a L. 10.000, con esclusione di ogni altro onere a carico del richiedente, salvo l'assolvimento degli eventuali obblighi previsti dalla legge sul bollo".
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AGGIORNAMENTO (10)
Il D.L. 12 settembre 2014, n. 132 , convertito con modificazioni dalla L. 10 novembre 2014, n. 162 , ha disposto (con l'art. 12, comma 7) che la presente modifica si applica a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto medesimo.