Adeguamento dell'indennita' di alloggio al personale dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato.
Art. 1.
L'indennita' di alloggio per gli ufficiali subalterni, e per i sottufficiali e i militari dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo dello guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato ammogliati o vedovi con prole, che non fruiscono di alloggio in caserma, e' stabilita nelle seguenti misure mensili:
1. - Nelle sedi situate in Comuni con popolazione non inferiore ai 250.000 abitanti:
a) tenenti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 11.900 b) sottotenenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 11.700 c) sottufficiali, graduati e militari di truppa . . . . L. 11.200
2. - Nelle sedi situate in Comuni con popolazione inferiore ai 250.000 abitanti:
a) tenenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 9.765 b) sottotenenti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 9.600 c) sottufficiali, graduati e militari di truppa. . . . . L. 9.180
L'indennita' di alloggio per i sottufficiali, graduati e militari di cui al precedente comma, che siano celibi o vedovi senza prole e che risiedano in localita' ove non esistono caserme e che siano, quindi, costretti ad alloggiare in abitazioni private, e' stabilita nella misura mensile di lire 5.000.
L'indennita' di alloggio spettante ai sottufficiali, graduati e militari di cui al presente articolo e' esente da ritenute per imposte dirette.