Adeguamento dell'indennita' di alloggio al personale dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1.
L'indennita' di alloggio per gli ufficiali subalterni, e per i sottufficiali e i militari dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo dello guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato ammogliati o vedovi con prole, che non fruiscono di alloggio in caserma, e' stabilita nelle seguenti misure mensili:
1. - Nelle sedi situate in Comuni con popolazione non inferiore ai 250.000 abitanti:
a) tenenti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 11.900 b) sottotenenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 11.700 c) sottufficiali, graduati e militari di truppa . . . . L. 11.200
2. - Nelle sedi situate in Comuni con popolazione inferiore ai 250.000 abitanti:
a) tenenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 9.765 b) sottotenenti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 9.600 c) sottufficiali, graduati e militari di truppa. . . . . L. 9.180
L'indennita' di alloggio per i sottufficiali, graduati e militari di cui al precedente comma, che siano celibi o vedovi senza prole e che risiedano in localita' ove non esistono caserme e che siano, quindi, costretti ad alloggiare in abitazioni private, e' stabilita nella misura mensile di lire 5.000.
L'indennita' di alloggio spettante ai sottufficiali, graduati e militari di cui al presente articolo e' esente da ritenute per imposte dirette.
Art. 2.
L'indennita' di alloggio per i primi capitani e' stabilita nella misura prevista per il grado di maggiore.
Art. 3.
L'indennita' di alloggio e' concessa nella intera, misura agli ufficiali, nonche' ai sottufficiali e militari ammogliati o vedovi con prole che siano stati autorizzati ad alloggiare in caserma occupando temporaneamente, e comunque per un periodo non superiore a due mesi, un posto letto, e altresi' al personale predetto che, per ragioni di servizio, sia obbligato ad alloggiare in caserma occupando un posto letto.
Qualora il detto personale sia aggregato e accasermato temporaneamente presso reparti aventi sede diversa, da quella del reparto di provenienza, l'indennita' di alloggio e' corrisposta nella misura prevista per la sede di appartenenza, ove piu' favorevole.
Art. 4.
L' indennita' di alloggio nella misura prevista dal l'articolo 1 della legge 5 gennaio 1950, n. 44, non puo' essere conservata oltre il termine di anni 3 dalla data dell'effettuato trasferimento del personale ivi previsto.
Art. 5.
La concessione della indennita' di alloggio e' estesa agli ufficiali nonche' ai sottufficiali e militari di truppa ammogliati o vedovi con prole, appartenenti ad altre forze armate dello Stato e comandati in servizio presso i reparti o istituti dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica, sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato.
Art. 6.
L'adeguamento di cui alla presente legge ha effetto dal 1 luglio 1961.
Per quanto non diversamente disposto nella presente legge, si applicano le norme contenute nel decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 222, nel decreto legislativo 13 dicembre 1947, n. 1561, e nella legge 7 marzo 1968, n. 193.
Art. 7.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge ammontante a lire 7 miliardi, si fara' fronte per l'esercizio 1961-62, con corrispondente riduzione del fondo iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo, riguardante provvedimenti legislativi in corso.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 28 luglio 1961
GRONCHI FANFANI - SCELBA - TAVIANI - ANDREOTTI - TRABUCCHI - GONELLA - RUMOR Visto, il Guardasigilli: GONELLA