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Disposizioni integrative della legge 28 febbraio 1953, n. 103, contenenti provvedimenti a favore della citta' di Roma.

Art. 1.


Il primo comma dell'articolo 2 della legge 28 febbraio 1953, n. 103, 6 sostituito dal seguente:
"La Cassa depositi e prestiti e gli Istituti previdenziali e di assicurazione sono autorizzati a concedere al comune di Roma, per il finanziamento di opere pubbliche di sua competenza, mutui per un ammontare complessivo di 75 miliardi, a partire dal 1 gennaio 1953 e fino al 31 dicembre 1962".