Disposizioni integrative della legge 28 febbraio 1953, n. 103, contenenti provvedimenti a favore della citta' di Roma.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1.
Il primo comma dell'articolo 2 della legge 28 febbraio 1953, n. 103, 6 sostituito dal seguente:
"La Cassa depositi e prestiti e gli Istituti previdenziali e di assicurazione sono autorizzati a concedere al comune di Roma, per il finanziamento di opere pubbliche di sua competenza, mutui per un ammontare complessivo di 75 miliardi, a partire dal 1 gennaio 1953 e fino al 31 dicembre 1962".
Art. 2.
E' autorizzato l'impiego - entro il 31 dicembre 1962 - dei limiti d'impegno di cui al citato articolo 2, che alla data del 30 giugno 1960 non risultano ancora utilizzati.
Art. 3.
Dalla data di entrata in vigore della presente legge la misura del contributo di cui al terzo comma del suindicato articolo 2 non potra' essere superiore al 3 per cento.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 27 giugno 1961
GRONCHI FANFANI - ZACCAGNINI - SCELBA - TAVIANI - TRABUCCHI - BOSCO Visto, il Guardasigilli: GONELLA