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Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1961 al 30 giugno 1962.

Art. 1.


E' autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1961 al 30 giugno 1962, in conformita' dello stato di previsione annesso ala presente legge.