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Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1961 al 30 giugno 1962.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.


E' autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1961 al 30 giugno 1962, in conformita' dello stato di previsione annesso ala presente legge.

Art. 2.


L'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e' autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate ed a provvedere allo smaltimento dei generi dei monopoli medesimi secondo le tariffe vigenti, nonche' a far pagare le spese per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1961 al 30 giugno 1962 ai termini del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3474, in conformita' degli stati di previsione allegati alla presente legge. (Appendice n. 1).

Art. 3.


L'Amministrazione dell'Azienda monopolio banane e' autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate ed a far pagare le spese riguardanti l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1961 al 30 giugno 1962, in conformita' degli stati di previsione annessi alla presente legge. (Appendice n. 2).

Art. 4.


L'Amministrazione del Fondo di assistenza per i finanzieri e' autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate ed a far pagare le spese riguardanti l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1961 al 30 giugno 1962, in conformita' degli stati di previsione annessi alla presente legge. (Appendice n. 3).
Per gli effetti di cui all'art. 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilita' generale dello Stato, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine dell'Amministrazione del Fondo di assistenza per i finanzieri, quelle descritte nell'elenco n. 1 annesso allo stato di previsione della spesa dell'Amministrazione stessa.
I capitoli di spesa di detta Amministrazione, a favore dei quali e' data facolta' al Governo di iscrivere somme con decreti da emanare in applicazione del disposto dell'art. 41, secondo comma, del predetto regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sono quelli descritti nell'elenco n. 2 annesso allo stato di previsione della spesa dell'Amministrazione stessa.

Art. 5.


La composizione della razione viveri per gli allievi del Corpo della Guardia di finanza e le integrazioni di vitto e i generi di conforto per i militari del Corpo medesimo in speciali condizioni di servizio, sono stabiliti, per l'esercizio finanziario 1961-62, in conformita' delle tabelle allegate alla legge di approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per lo stesso esercizio.

Art. 6.


Ai sensi dell'art. 11 della legge 23 aprile 1959, numero 189, il numero degli ufficiali di complemento del Corpo della guardia di finanza da mantenere in servizio di prima nomina per l'esercizio 1961-62, e' stabilito in 100.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 27 giugno 1961
GRONCHI FANFANI - TAVIANI - PELLA Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Allegati

Stato di previsione della spesa del Ministero delle Finanze per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1961 al 30 giugno 1962



Parte di provvedimento in formato grafico


APPENDICE 1


Parte di provvedimento in formato grafico


APPENDICE 2


Parte di provvedimento in formato grafico


APPENDICE 3


Parte di provvedimento in formato grafico



ELENCO N. 1

Spese obbligatorie e d'ordine inscritte nello stato di previsione dell'Amministrazione del Fondo di assistenza per i finanzieri per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1961 al 30 giugno 1962, ai termini dell' art. 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , sulla contabilita' generale dello Stato.
Capitolo n. 8. - Spese per la fornitura di medicinali ai reparti del Corpo.
Capitolo n. 10. - Restituzione di quote contravvenzionali e di altre somme indebitamente versate al Fondo.
Capitolo n. 11. - Residui passivi perenti agli effetti amministrativi eliminati ai sensi dell' articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , sulla contabilita' generale dello Stato e reclamati dai creditori.
Capitolo n. 13. - Indennizzi agli ufficiali per deterioramento straordinario di effetti di divisa derivante dall'esecuzione di speciali servizi; spese funebri, nei casi in cui queste sono a carico del Fondo.
Capitolo n. 14. - Imposte e tasse relative agli edifici di proprieta' del Fondo.
Capitolo n. 16. - Somme da erogarsi in concessioni di cui alle lettere c) e seguenti dell'articolo 2 del regio decreto-legge 22 novembre 1937, n. 2049 , convertito nella legge 7 aprile 1938, n. 473 e contributo da corrispondere all'ente nazionale di assistenza per gli orfani di militari del Corpo di cui all' articolo 3 della legge 20 aprile 1952, n. 525 .
Capitolo n. 17. - Somme da erogarsi in contributi a favore dei Consorzi provinciali antitubercolari per l'assistenza sanitaria antitubercolare agli ex militari del Corpo, nonche' a favore di militari affetti la altre gravi malattie richiedenti lunghe cure mediche o gravi operazioni chirurgiche ( lettere a) e b) dell'articolo 2 del regio decreto-legge 22 novembre 1937, n. 2040 convertito nella legge 7 aprile 1938, n. 473 ).
Capitolo n. 21. - Anticipazioni per acquisto viveri per reparti Corpo del posti in localita' disagiate e montuose, per gli spacci cooperativi e per titoli vari.
Capitolo n. 22. - Restituzione di quote contravvenzionali e di premi sui prodotti contravvenzionali versati temporaneamente al Fondo.
Capitolo n. 23. - Spesa a carico del Fondo per la scoperta e repressione del contrabbando ( art. 144, lettera c) della legge 25 settembre 1940, n. 1424 , modificato dalla legge 11 marzo 1953, n. 201 ).
Capitolo n. 24. - Spesa a carico del Fondo per la scoperta e repressione del contrabbando fuori dagli spazi doganali sul monopolio dei sali e dei tabacchi ( articolo 115 della legge 17 luglio 1942, n. 907 , sul monopolio del sale e dei tabacchi)
Capitolo n. 25. - Premi da corrispondere sille somme versate al Fondo per proventi delle sanzioni pecuniarie in dipendenza di violazioni alle legge tributarie ( legge 7 febbraio 1951, n. 168 ) e restituzione di quote indebitamente versate al capitolo n. 13 dell'entrata.
Capitolo n. 26. - Premi dia corrispondere sulle somme versate al Fondo per prodotto delle violazioni di qualsiasi specie ai termini (lei regio decreto 11 marzo 1923, n. 758 , e restituzione di quote indebitatamente versate al capitolo n. 14 dell'entrata,
Capitolo n. 27. - Premi da corrispondere sulle somme versate al Fondo, per quote del prodotto delle contravvenzioni accertate con l'intervento di funzionari e impiegati dell'Amministrazione finanziaria regio decreto 11 marzo 1923, n. 758 e legge 7 febbraio 1951, n. 168 ) e restituzione le quote indebitamente versate al capitolo n. 15 dell'entrata.

Il Ministro per il tesoro
TAVIANI

ELENCO N. 2

Capitoli per quali e' concessa al Ministro per il tesoro la facolta' di cui all' art. 41, secondo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440
Capitolo n. 22. - Restituzione di quote contravvenzionali e di premi su prodotti contravvenzionali versati temporaneamente al Fondo.
Capitolo n. 23. - Spese a carico del Fondo per la scoperta e repressione del contrabbando ( art. 144, lettera c) della legge 25 settembre 1940, n. 1424 , modificato dalla legge 11 marzo 1953, n. 201 ).
Capitolo n. 24. - Spesa a carico del Fondo per la scoperta e repressione del contrabbando fuori degli spazi doganali sul monopolio del sali e del tabacchi ( art. 115 della legge 17 luglio 1942, n. 907 , sul monopolio del sale e del tabacchi).
Capitolo n. 25. - Premi da corrispondere sulle somme versate al Fondo per proventi delle sanzioni pecuniarie in dipendenza di violazioni alle leggi tributarie ( legge 7 febbraio 1951, n. 168 ) e restituzione di quote indebitamente versate al capitolo n. 13 dell'entrata.
Capitolo n. 26. - Premi da corrispondere sulle somme versate al Fondo per prodotto delle violazioni di qualsiasi specie ai termini del regio decreto 11 marzo 1923, n. 758 , e restituzione di quote indebitamente versate al capitolo n. 14 dell'entrata.
Capitolo n. 27. - Premi da corrispondere sulle somme versate al Fondo per quote dei prodotto delle contravvenzioni accertate con l'intervento di funzionari e impiegati dell'Amministrazione finanziaria ( regio decreto 11 marzo 1923, n. 758 e legge 7 febbraio 1951, n. 168 ) e restituzione di quote indebitamente versate al capitolo n. 15 dell'entrata.

Il Ministro per il tesoro