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Stato di previsione dell'entrata e stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1961 al 30 giugno 1962.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA la seguente legge:

Art. 1.


E' autorizzato l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle imposte e delle tasse di ogni specie e il versamento nelle casse dello Stato delle somme e dei proventi dovuti per l'esercizio finanziario dal luglio 1961 al 30 giugno 1962, giusta l'annesso stato di previsione per l'entrata (Tabella A).
E' altresi' autorizzata l'emanazione dei provvedimenti necessari per rendere esecutivi i ruoli delle imposte dirette per l'esercizio medesimo.

Art. 2.


E' autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1961 al 30 giugno 1962 in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella B).

Art. 3.


Per gli effetti di cui all'articolo 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilita' generale dello Stato, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso alla presente legge.

Art. 4.


Per il pagamento delle spese indicate nell'elenco n. 2 annesso alla presente legge, il Ministro del tesoro potra' autorizzare aperture di credito a favore dei funzionari delegati, ai termini dell'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilita' generale dello Stato.

Art. 5.


I capitoli della parte passiva del bilancio a favore dei quali e' data facolta' al Governo di iscrivere somme con decreti da emanare in applicazione del disposto dell'art. 41 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilita' generale dello Stato, sono quelli descritti, rispettivamente, negli elenchi numeri 3 e 4 annessi alla presente legge.

Art. 6.


Le somme da iscrivere negli stati di previsione della spesa delle singole Amministrazioni per l'esercizio finanziario 1961-62 in dipendenza di speciali disposizioni legislative restano stabilite nell'importo degli stanziamenti autorizzati con gli stati di previsione medesimi.

Art. 7.


E' autorizzata per l'esercizio finanziario 1961-62 la concessione di contributi da parte del Tesoro dello Stato a favore del Fondo per il culto per porre lo stesso in grado di adempiere ai suoi fini di istituto nei limiti dei fondi iscritti e che si rendera' necessario iscrivere al capitolo n. 17 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'indicato esercizio.

Art. 8.


Ai sensi dell'art. 2 della legge 2 dicembre 1955, n. 1312, e stabilita in lire 560 milioni la spesa occorrente per il funzionamento della Corte costituzionale per l'esercizio 1961-62.

Art. 9.


E' autorizzato lo stanziamento di lire 48 miliardi e 351.856.955 quale primo acconto sul contributo da corrispondere all'Azienda nazionale autonoma delle strade statali per l'esercizio finanziario 1961-62 ai sensi dell'articolo 26, lettera a), della legge 7 febbraio 1961, n. 59. Con successivo provvedimento, entro tre mesi dalla data di approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero dei Lavori Pubblici per l'esercizio finanziario 1961-62, verrano stanziate a favore dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali le somma necessarie per il conguaglio dei contributi di cui alla richiamata norma.

Art. 10.


Per l'esercizio finanziario 1961-62 l'assegnazione a favore dell'Istituto centrale di statistica di cui al regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, e' autorizzato in lire 3.404.738.000.
Nella suddetta somma sono comprese anche le assegnazioni: di lire 540.000 concessa ai sensi del regio decreto 2 giugno 1927, n. 1035, per le spese di formazione delle statistiche agrarie e forestali e di lire 150 mila, previste dal regio decreto 8 giugno 1933, n. 697, per il servizio della statistica del lavoro italiano all'estero.

Art. 11.


E' autorizzata per l'esercizio finanziario 1961-62 una assegnazione da parte del Tesoro di lire 6.000.000.000 a favore del Consiglio nazionale delle ricerche per contributo nelle spese di funzionamento del Consiglio stesso e per far fronte alle spese del personale non statale addetto agli istituti scientifici ed ai centri di studio di cui ai decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1167.

Art. 12.


E' autorizzata la concessione di sovvenzioni straordinarie, da parte del Tesoro dello Stato a copertura dei disavanzi di gestione delle Ferrovie dello Stato e della Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1961-62, nei limiti dei fondi iscritti e che si rendera', necessario iscrivere nei rispettivi capitoli nn. 448 e 450 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'indicato esercizio.

Art. 13.


Ai sensi dell'art. 1 della legge 22 giugno 1954, n. 385, la sovvenzione straordinaria a favore del Gruppo medaglie d'oro al valore militare e' stabilita, per l'esercizio 1961-62, in lire 10.000.000.

Art. 14.


E' data facolta' al Ministro per il tesoro di emettere durante l'esercizio finanziario 1961-1962, Buoni poliennali del Tesoro, a scadenza non superiore a nove anni, con l'osservanza, delle norme di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941.
Detti Buoni poliennali, il cui ammontare non puo' superare il disavanzo finanziario risultante dal successivo art. 28 ed e' devoluto, al netto degli oneri di cui al successivo comma, a copertura del disavanzo medesimo possono essere anche utilizzati per il rinnovo dei Buoni del Tesoro novennali di scadenza 1 gennaio 1962 e per essi pure si osservano, in quanto applicabili, le norme del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84.
Agli oneri derivanti dall'emissione e dal collocamento dei Buoni previsti dal primo comma, si fara' fronte, giusta quanto disposto dall'art. 4 della citata legge 27 dicembre 1953, n. 941, con un'aliquota dei proventi dell'emissione stessa.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 15.


Il Ministro per il tesoro ha facolta' di emettere, per l'esercizio finanziario 1961-62, Buoni ordinari del Tesoro, secondo le norme e con le caratteristiche che per i medesimi saranno stabilite con suoi decreti, anche a modificazione, ove occorra, di quelle previste dal Regolamento per la contabilita' generale dello Stato.
Tali modificazioni possono anche riguardare la scadenza dei Buoni, nonche' l'ammissione a rimborso delle ricevute provvisorie rilasciate in esercizi precedenti e non sostituite con i titoli medesimi.
E' data facolta' altresi', al Ministro per il tesoro di autorizzare, eccezionalmente, con decreto motivato, il rimborso anticipato dei Buoni, nonche' di provvedere, con proprio decreto, alla determinazione delle somme da corrispondere all'Amministrazione postale per le prestazioni rese a i fini del collocamento dei Buoni del Tesoro ordinari.

Art. 16.


Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad introdurre, con propri decreti, negli stati di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1931-62, le variazioni compensative connesse con l'attuazione del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, concernente l'istituzione di ruoli speciali transitori sostituiti dai ruoli aggiunti con l'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16 - per la sistemazione del personale non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato e della legge 5 giugno 1951, n. 376, recante norme integrative e di attuazione del decreto legislativo predetto, nonche' le variazioni compensative connesse con l'attuazione dell'art. 21 della legge 26 febbraio 1952, n. 67, concernente l'inquadramento nella categoria del personale civile non di ruolo, degli operai temporanei adibiti a mansioni non salariali.

Art. 17.


Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento dai capitoli numeri 393, 545 e 590 dello stato di previsione della spesi del Ministero del tesoro per l'esercizio 1961-62 a quelli delle Amministrazioni interessate, nonche' ai bilanci delle Amministrazioni con ordinamento autonomo, delle somme necessarie per l'applicazione di provvedimenti perfezionati in legge, recanti oneri considerati nelle dotazioni dei capitoli medesimi.

Art. 18.


Per l'esercizio finanziario 1961-62 le somme da corrispondere dalle singole Amministrazioni a quella delle Ferrovie dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 29 novembre 1957, n. 1155, per il rimborso degli oneri e delle spese da quest'ultima sostenute per motivi non attinenti all'esercizio ferroviario, sono stabilite, in via forfettaria, nell'importo degli stanziamenti autorizzati con gli stati di previsione della spesa delle dette Amministrazioni.

Art. 19.


Per l'esercizio 1961-62, le somme da corrispondere all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per il rimborso degli oneri e delle spese da questa sostenute per l'esercizio delle linee di scarso traffico sono stabilite nell'importo di lire 32.330.000.000 iscritto al capitolo 449 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

Art. 20.


Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra gli stati di previsione delle varie Amministrazioni statali i fondi iscritti ai capitoli nn. 394, 543 e 544 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1961-1962 nonche' il fondo iscritto al capitolo n. 542 del medesimo stato di previsione, anche in relazione alla legge 22 dicembre 1960, n. 1600, concernente norme per la sistemazione del personale assunto dal Governo Militare Alleato nel territorio di Trieste.
Il Ministro per il tesoro e', altresi', autorizzato ad apportare, con propri decreti ai bilanci delle Aziende autonome le variazioni connesse con le ripartizioni di cui al comma precedente.

Art. 21.


Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti, al trasferimento dagli stati di previsione delle varie Amministrazioni statali a quello del Ministero del tesoro delle somme iscritte in capitoli concernenti spese inerenti ai servizi e forniture considerati dai regio decreto-legge 18 gennaio 1923, n. 94 relative norme di applicazione.

Art. 22.


Ai sensi dell'art. 2 della legge 18 giugno 1908, n. 286, il contributo dello Stato, a favore del Pio Istituto di Santo Spirito ed Ospedali riuniti di Roma, di cui all'art. 3 della regge 8 luglio 1903, n. 321, e' elevato, per l'esercizio 1961-62, a lire 249.735.950, in relazione all'ammontare delle annualita' di ammortamento dei mutui concessi al Pio Istituto per la costruzione dei nuovi ospedali in Roma.

Art. 23.


Ai sensi dell'art. 13 della legge 22 dicembre 1953 n. 955, concernente disposizioni sull'assicurazione dei crediti all'esportazione soggetti a rischi speciali, il limite massimo della garanzia statale all'assicurazione dei crediti predetti e' fissato, per l'esercizio 1961-1962 in lire 150 miliardi.

Art. 24.


In esecuzione della legge 4 Luglio 1959, n. 461, e' autorizzata l'iscrizione nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1961-62, dello comma di lire 3 miliardi in conto del conferimento statale al capitale della Banca Nazionale del Lavoro di cui alla legge medesima.

Art. 25.


Il Ministro per il tesoro, di concerto con i Ministri interessati, e' autorizzato a provvedere:
a) alla ripartizione del fondo di lire 24.810.000.000 inscritto al capitolo n. 533 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1961-62 in applicazione dell'art. 56 della legge 27 dicembre 1953, n. 968 sulla concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra, modificato dalla legge 31 luglio 1954, n. 607, fra le diverse categorie di interventi, distintamente per indennizzi e contributi, in relazione anche alle forme di pagamenti stabilite dall'art. 31 della legge medesima;
b) alla determinazione dell'importo eventualmente da trasferire ad altri Dicasteri per l'applicazione dell'ultimo comma dell'art. 73 della legge citata.
In corrispondenza dei provvedimenti di cui al comma precedente e' data facolta' al Ministro per il tesoro di variazioni.

Art. 26.


I residui, risultanti al 1 luglio 1961 sui capitoli aggiunti ai diversi stati di previsione della spesa per l'esercizio 1961-62, soppressi nel corso dell'esercizio in seguito all'istituzione di capitoli di competenza, aventi lo stesso oggetto, si intendono trasferiti a questi ultimi capitoli. I titoli di pagamento gia' emessi sugli stessi capitoli aggiunti si intendono tratti a carico dei corrispondenti capitoli di nuova istituzione.

Art. 27.


E' prorogato per l'esercizio finanziario 1961-62 l'efficacia delle disposizioni di cui alla legge 27 giugno 1955, n. 514, recante attribuzioni, al Commissario generale del Governo per il Territorio di Trieste per la gestione dei fondi di bilancio destinati alle esigenze del Territorio medesimo.

Art. 28.


E' approvato l'unito riepilogo da cui risulta l'insieme dell'entrata e della spesa prevista per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1961 al 30 giugno 1962, e cioe':

RIEPILOGO
Entrata e spesa effettive
Entrata...................... L. 4.050.299.138.668
Spesa........................ L. 448.466.054.507
--------------------
Disavanzo effettivo.......... L. 285.166.915.839
Movimento di capitali
Entrata...................... L. 64.638.868.227
Spesa........................ L. 514.696.148.446
--------------------
Disavanzo.................... L. 450.057.280.219
Riassunto generale
Entrata...................... L. 4.114.938.006.895
Spesa........................ L. 4.850.162.202.953
--------------------
Disavanzo finanziario........ L. 735.221.196.058

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 27 giugno 1961
GRONCHI FANFANI - TAVIANI - PELLA Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Allegati

Riepilogo degli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 1961-62


Parte di provvedimento in formato grafico



TABELLA A


Parte di provvedimento in formato grafico



TABELLA B


Parte di provvedimento in formato grafico



ELENCO 1


Parte di provvedimento in formato grafico



ELENCO 2


Parte di provvedimento in formato grafico



ELENCO 3


Parte di provvedimento in formato grafico



ELENCO 4


Parte di provvedimento in formato grafico



ELENCO 5


Parte di provvedimento in formato grafico



ELENCO 6


Parte di provvedimento in formato grafico



ELENCO 7


Parte di provvedimento in formato grafico