Stato di previsione dell'entrata e stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1961 al 30 giugno 1962.
Art. 21.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti, al trasferimento dagli stati di previsione delle varie Amministrazioni statali a quello del Ministero del tesoro delle somme iscritte in capitoli concernenti spese inerenti ai servizi e forniture considerati dai regio decreto-legge 18 gennaio 1923, n. 94 relative norme di applicazione.