Aumento della autorizzazione di spesa disposta con la legge 30 luglio 1959, n. 614, per la concessione di un contributo statale negli interessi sui prestiti contratti da cantine sociali ed enti gestori degli ammassi volontari di uve e mosti di produzione 1959 e proroga di quattro mesi della durata dei benefici stessi, nonche' concessione di analoghe provvidenze per la campagna 1960.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1.
Il Ministro per l'agricoltura e le foreste e' autorizzato a prorogare fino a quattro mesi la durata dei contributi nel pagamento degli interessi sui prestiti contratti dalle cantine sociali e dagli enti gestori degli ammassi volontari di uve e mosti di produzione 1959, per la corresponsione di acconti ai conferenti, concessi a norma dell'art. 2 della legge 30 luglio 1959, n. 614, limitatamente alla parte dei prestiti stessi riferibile alla quantita' di prodotto impiegata nella produzione del vino rimasto invenduto alla data del 31 ottobre 1960.
Art. 2.
Il Ministro per l'agricoltura e le foreste e' autorizzato a concedere un contributo negli interessi dei prestiti contratti dalle cantine sociali e dagli enti gestori degli ammassi volontari di uve e mosti di produzione 1960 per la corresponsione di acconti ai viticoltori conferenti.
Il contributo di cui al precedente comma non puo' superare il limite di quattro lire annue per ogni cento lire di capitale mutuato e non puo' essere corrisposto per una durata superiore ad un anno. Il suo ammontare sara' determinato in ragione della durata effettiva dell'operazione se essa, per qualsiasi motivo, fosse inferiore ad un anno.
Art. 3.
Con decreti del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per il tesoro, saranno determinate le modalita' della liquidazione e del pagamento dei contributi di cui agli articoli 1 e 2.
Art. 4.
Per la concessione dei contributi di cui all'art. 2 della legge n. 614 e di cui ai precedenti articoli 1 e 2 e' autorizzata la spesa di lire un miliardo.
Art. 5.
All'onere complessivo di lire un miliardo, si fara' fronte operando le seguenti riduzioni degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1960-61:
Capitolo n. 52 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 100 milioni Capitolo n. 56. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 50 milioni Capitolo n. 59 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 100 milioni Capitolo n. 91. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 50 milioni Capitolo n. 122. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 200 milioni Capitolo n. 171. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 500 milioni
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a disporre con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Napoli, addi' 11 agosto 1960
GRONCHI FANFANI - TAVIANI - RUMOR Visto, il Guardasigilli: GONELLA