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Concessione di un contributo statale negli interessi sui prestiti contratti da cantine sociali ed enti gestori degli ammassi volontari di uve e mosti.

Art. 1.


Il Ministro per l'agricoltura e le foreste e' autorizzato a prorogare fino a quattro mesi la durata dei contributi nel pagamento degli interessi sui prestiti contratti dalle cantine sociali e dagli enti gestori degli ammassi volontari di uve e mosti di produzione 1958, per la corresponsione di acconti ai conferenti, concessi a norma dell'articolo 1 della legge 24 novembre 1958, n. 1071, limitatamente alla parte dei prestiti stessi riferibile alla quantita' di prodotto ammassato impiegata nella produzione del vino rimasto invenduto alla data del 31 ottobre 1959.