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Aumento della autorizzazione di spesa disposta con la legge 30 luglio 1959, n. 614, per la concessione di un contributo statale negli interessi sui prestiti contratti da cantine sociali ed enti gestori degli ammassi volontari di uve e mosti di produzione 1959 e proroga di quattro mesi della durata dei benefici stessi, nonche' concessione di analoghe provvidenze per la campagna 1960.

Art. 2.


Il Ministro per l'agricoltura e le foreste e' autorizzato a concedere un contributo negli interessi dei prestiti contratti dalle cantine sociali e dagli enti gestori degli ammassi volontari di uve e mosti di produzione 1960 per la corresponsione di acconti ai viticoltori conferenti.
Il contributo di cui al precedente comma non puo' superare il limite di quattro lire annue per ogni cento lire di capitale mutuato e non puo' essere corrisposto per una durata superiore ad un anno. Il suo ammontare sara' determinato in ragione della durata effettiva dell'operazione se essa, per qualsiasi motivo, fosse inferiore ad un anno.