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Elevazione del contributo al Fondo dell'assistenza tecnica ampliata delle Nazioni Unite per gli anni 1958 e 1959 e concessione di un contributo al Fondo speciale progetti per l'assistenza tecnica ai Paesi sottosviluppati per l'anno 1959.

Art. 1.


Il contributo di lire 70 milioni annui, previsto dalla legge 4 agosto 1955, n. 690, per la partecipazione dell'Italia al Fondo di assistenza tecnica ampliata delle Nazioni Unite per il quinquennio dal 1955 al 1959, e' aumentato di lire 80 milioni per l'anno 1958 e di lire 180 milioni per l'anno 1959.