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Elevazione del contributo al Fondo dell'assistenza tecnica ampliata delle Nazioni Unite per gli anni 1958 e 1959 e concessione di un contributo al Fondo speciale progetti per l'assistenza tecnica ai Paesi sottosviluppati per l'anno 1959.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.


Il contributo di lire 70 milioni annui, previsto dalla legge 4 agosto 1955, n. 690, per la partecipazione dell'Italia al Fondo di assistenza tecnica ampliata delle Nazioni Unite per il quinquennio dal 1955 al 1959, e' aumentato di lire 80 milioni per l'anno 1958 e di lire 180 milioni per l'anno 1959.

Art. 2.


E' autorizzata la spesa di lire 375 milioni per la partecipazione dell'Italia al Fondo speciale progetti per l'assistenza tecnica ai Paesi sottosviluppati delle Nazioni Unite per l'anno 1959.

Art. 3.


All'onere complessivo di lire 635 milioni derivante dall'attuazione della presente legge si provvedera' per lire 80 milioni a carico dello stanziamento del capitolo n. 685 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1958-59; per lire 400 milioni con una corrispondente aliquota delle disponibilita' nette recate dal provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per lo stesso esercizio 1958-59 e per lire 155 milioni a carico dello stanziamento del capitolo n. 561 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1959-60.

Art. 4.


Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 19 luglio 1960
GRONCHI TAMBRONI - SEGNI - TAVIANI Visto, il Guardasigilli: GONELLA