Proroga del termine previsto dall'art. 6, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 362, per il personale insegnante che non presta servizio nelle scuole.
Articolo unico.
I termini stabiliti nell'art. 6, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 362, nei confronti del personale insegnante, che non presta servizio nelle scuole, sono tutti prorogati e scadono il 1 luglio 1961.