Proroga del termine previsto dall'art. 6, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 362, per il personale insegnante che non presta servizio nelle scuole.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Articolo unico.
I termini stabiliti nell'art. 6, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 362, nei confronti del personale insegnante, che non presta servizio nelle scuole, sono tutti prorogati e scadono il 1 luglio 1961.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 29 giugno 1960
GRONCHI TAMBRONI - MEDICI Visto, il Guardasigilli: GONELLA