Utilizzazione del prestito di cui all'Accordo con gli Stati Uniti d'America del 7 marzo 1958, per finanziamenti industriali nell'Italia meridionale ed insulare.
Art. 1.
A valere sulle disponibilita' dei prestiti fatti dal Governo degli Stati Uniti d'America al Governo italiano ai sensi dell'articolo II, paragrafo 1, lettera b) dell'Accordo sui prodotti agricoli, stipulato in data 7 marzo 1958, e' autorizzato il prelevamento di somme fino all'ammontare di 7.812.500.000 lire da destinare ai finanziamenti industriali nell'Italia meridionale e insulare contemplati dalla legge 12 febbraio 1955, n. 38.