Utilizzazione del prestito di cui all'Accordo con gli Stati Uniti d'America del 7 marzo 1958, per finanziamenti industriali nell'Italia meridionale ed insulare.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1.
A valere sulle disponibilita' dei prestiti fatti dal Governo degli Stati Uniti d'America al Governo italiano ai sensi dell'articolo II, paragrafo 1, lettera b) dell'Accordo sui prodotti agricoli, stipulato in data 7 marzo 1958, e' autorizzato il prelevamento di somme fino all'ammontare di 7.812.500.000 lire da destinare ai finanziamenti industriali nell'Italia meridionale e insulare contemplati dalla legge 12 febbraio 1955, n. 38.
Art. 2.
Le somme prelevate, a norma del precedente art. 1 affluiranno al bilancio dell'entrata per l'esercizio finanziario in corso e successivi e saranno versate all'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale (I.SV.E.I.MER.), all'Istituto regionale per il finanziamento alle medie e piccole imprese in Sicilia (I.R.F.I.S.), e al Credito industriale sardo (C.I.S.), rispettivamente nelle proporzioni del 61 per cento, del 29 per cento e del 10 per cento, quale aumento dei fondi di rotazione previsti dall'art. 2 della legge 12 febbraio 1955, n. 38.
Art. 3.
Per le operazioni relative ai finanziamenti sui fondi previsti dalla presente legge si applicano le norme, modalita' ed agevolazioni contemplate dalla legge 12 febbraio 1955, n. 38.
Il servizio per capitale ed interessi della quota di prestito di cui al precedente art. 1 viene assunto dagli Istituti assegnatari in parti proporzionali alle rispettive assegnazioni, e fara' carico ai corrispondenti fondi di rotazione.
La differenza fra il saggio d'interesse del 5,50 per cento posto a carico dei mutuatari ed il saggio d'interesse dovuto ai sensi del precedente comma e' trattenuta dagli Istituti come corrispettivo delle spese d'amministrazione e del rischio.
Per tutte le operazioni effettuate ai sensi della presente, legge gli Istituti mutuanti possono costituire sugli impianti e macchinari dell'azienda il privilegio di cui al decreto legislativo 1 ottobre 1947, n. 1075 e successive modificazioni. Gli Istituti stessi possono inoltre subordinare il compimento delle operazioni medesime alla concessione di ipoteca sugli immobili aziendali, e, qualora eccezionali considerazioni consiglino ulteriori cautele, alla concessione di altre garanzie accessorie.
Art. 4.
Il quarto comma dell'art. 3 delle leggi 15 febbraio 1957, n. 48, ed 8 febbraio 1958, n. 102, e' sostituito dal seguente:
"Per tutte le operazioni effettuate ai sensi della presente legge gli Istituti mutuanti possono costituire sugli impianti e macchinari dell'azienda il privilegio di cui al decreto legislativo 1 ottobre 1947, n. 1075, e successive modificazioni. Gli Istituti stessi possono inoltre subordinare il compimento delle operazioni medesime alla concessione di ipoteca sugli immobili aziendali, e, qualora eccezionali considerazioni consiglino ulteriori cautele, alla concessione di altre garanzie accessorie. La presente disposizione e' applicabile a tutte le operazioni effettuate ai sensi della legge 12 febbraio 1955, n. 38".
Art. 5.
Qualora l'ammontare delle somme restituite dagli Enti ed Istituti, che hanno ricevuto assegnazioni od anticipazioni da destinare a finanziamenti a valere sui prestiti fatti dal Governo degli Stati Uniti d'America al Governo italiano ai sensi degli Accordi stipulati in data 23 maggio 1955, 30 ottobre 1956 e successive integrazioni, e dell'Accordo 7 marzo 1958, non fosse sufficiente ad assicurare la copertura integrale dell'ammortamento dei prestiti medesimi alle scadenze prescritte, la relativa integrazione della spesa sara' sostenuta dal bilancio statale, salvo eventuale rivalsa.
Le differenze in piu' o in meno, che dovessero eventualmente risultare in dipendenza di oscillazioni nel corso del cambio con il dollaro, fra le somme restituite per l'ammortamento dei prestiti dagli Enti ed Istituti di cui al precedente comma e quelle dovute al Governo degli Stati Uniti d'America, rispettivamente riaffluiranno al bilancio dell'entrata o verranno coperte a carico del bilancio della spesa.
Art. 6.
Il Ministro per il tesoro e gli Enti ed Istituti di cui ai precedenti articoli potranno regolare con apposite convenzioni i rapporti nascenti dalla applicazione della presente legge.
Le convenzioni predette sono esenti da tassa di bollo e di registro.
Art. 7.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio necessarie per l'applicazione della presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 29 giugno 1960
GRONCHI TAMBRONI - TAVIANI - GONELLA - TRABUCCHI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: GONELLA