Proroga dei termini per bandire i concorsi universitari per l'anno accademico 1960-61.
Art. 1.
Limitatamente ai posti di professore di ruolo istituiti con l'art. 25 della legge 18 marzo 1958, n. 311, e assegnati per l'anno accademico 1960-61 con decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1959, n. 1107, il termine stabilito per le proposte di concorso a cattedre nelle Universita' o Istituti di istruzione superiore e' prorogato fino al 15 luglio 1960 e il termine per il bando dei concorsi e' prorogato sino al 15 agosto 1960.