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Proroga dei termini per bandire i concorsi universitari per l'anno accademico 1960-61.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.


Limitatamente ai posti di professore di ruolo istituiti con l'art. 25 della legge 18 marzo 1958, n. 311, e assegnati per l'anno accademico 1960-61 con decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1959, n. 1107, il termine stabilito per le proposte di concorso a cattedre nelle Universita' o Istituti di istruzione superiore e' prorogato fino al 15 luglio 1960 e il termine per il bando dei concorsi e' prorogato sino al 15 agosto 1960.

Art. 2.


La presente legge entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 16 giugno 1960
GRONCHI TAMBRONI - MEDICI - TAVIANI Visto, il Guardasigilli: GONELLA