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Aumento del contributo obbligatorio a carico dei mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra a favore dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra.

Articolo unico.



Il contributo a favore dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra - previsto dall'art. 6 della legge 23 ottobre 1956, n. 1239 - e' aumentato da lire 50 a lire 100 mensili a decorrere dalla rata di pensione avente scadenza posteriore al novantesimo giorno dalla data di pubblicazione della presente legge.