Provvedimenti a Favore dell'Associazione vittime civili di guerra.
Art. 1.
L'Associazione nazionale vittime civili di guerra, eretta in ente morale con decreto del Capo provvisorio dello Stato 19 gennaio 1947, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 febbraio 1947, n. 28, e' dotata di personalita' giuridica di diritto pubblico ed e' sottoposta alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri che ne approva i bilanci.