Aumento del contributo annuale e concessione di un contributo straordinario a favore dell'Opera nazionale per i ciechi civili.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1.
Il contributo annuo dello Stato a favore dell'Opera nazionale per i ciechi civili, previsto dall'art. 1 della legge 20 febbraio 1958, n. 103, nella misura di lire 8.900.000.000, e' elevato, a partire dall'esercizio finanziario 1959-60, a lire 10.400.000.000. ((1))
AGGIORNAMENTO (1)
La L. 13 luglio 1967, n.576 ha disposto (con l'art. 1) che "Il contributo annuo dello Stato a favore dell'Opera nazionale per i ciechi civili, determinato in lire 12 miliardi e 100 milioni per effetto delle disposizioni di cui agli articoli 3 della legge 9 agosto 1954, n. 632, 1 della legge 20 febbraio 1958, n. 103, 1 della legge 3 gennaio 1960, n. 3, e 15 della legge 10 febbraio 1962, n. 66, e' aumentato, a partire dall'anno finanziario 1967, di lire 1 miliardo."
La L. 13 luglio 1967, n.576 ha disposto (con l'art. 1) che "Il contributo annuo dello Stato a favore dell'Opera nazionale per i ciechi civili, determinato in lire 12 miliardi e 100 milioni per effetto delle disposizioni di cui agli articoli 3 della legge 9 agosto 1954, n. 632, 1 della legge 20 febbraio 1958, n. 103, 1 della legge 3 gennaio 1960, n. 3, e 15 della legge 10 febbraio 1962, n. 66, e' aumentato, a partire dall'anno finanziario 1967, di lire 1 miliardo."
Art. 2.
All'Opera nazionale per i ciechi civili e' concesso, per l'esercizio finanziario 1959-60, un contributo straordinario di lire 5.000.000.000.
Art. 3.
Agli oneri di lire 1.500.000.000 e lire 5.000.000.000 derivanti dall'attuazione della presente legge, si provvedera' mediante riduzione, rispettivamente, degli stanziamenti dei capitoli di parte ordinaria e straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1959-60, destinati a sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data, a Roma, addi' 3 gennaio 1960
GRONCHI SEGNI - TAVIANI Visto, il Guardasigilli: GONELLA