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Aumento del contributo annuo dello Stato e concessione di un contributo straordinario a favore dell'Opera nazionale per i ciechi civili.

Art. 1.


Il contributo annuo dello Stato a favore dell'Opera nazionale per i ciechi civili, determinato in lire 12 miliardi e 100 milioni per effetto delle disposizioni di cui agli articoli 3 della legge 9 agosto 1954, n. 632, 1 della legge 20 febbraio 1958, n. 103, 1 della legge 3 gennaio 1960, n. 3, e 15 della legge 10 febbraio 1962, n. 66, e' aumentato, a partire dall'anno finanziario 1967, di lire 1 miliardo.