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Conglobamento totale del trattamento economico del personale a contratto dell'ex Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione.

Art. 1.


Le tabelle allegate al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 13, relative al conglobamento parziale del trattamento economico del personale a contratto dell'ex Commissariato per le migrazioni, e la colonizzazione di cui al decreto del Capo del Governo 17 agosto 1935, sono sostituite dalle tabelle allegate alla presente legge.