N NORME. red.it

Conglobamento totale del trattamento economico del personale a contratto dell'ex Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.


Le tabelle allegate al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 13, relative al conglobamento parziale del trattamento economico del personale a contratto dell'ex Commissariato per le migrazioni, e la colonizzazione di cui al decreto del Capo del Governo 17 agosto 1935, sono sostituite dalle tabelle allegate alla presente legge.

Art. 2.


L'indennita' di funzione e l'assegno perequativo di cui all'articolo 10 della legge 11 aprile 1950, n. 130, e successive modificazioni, e l'assegno integratore di cui alla legge 2 marzo 1954, n. 19, sono soppressi.

Art. 3.


Al personale a contratto dell'ex Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione di cui al decreto del Capo del Governo 17 agosto 1935, sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni contenute negli articoli 1, 9, 10, 11, 12 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

Art. 4.


Nel caso di risoluzione del rapporto d'impiego compete al personale a contratto dell'ex Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione il trattamento di liquidazione gia' previsto per i dipendenti a contratto degli Uffici del lavoro e della massima occupazione dalla legge 6 febbraio 1951, n. 127. A tale fine il personale predetto sara' aggregato alla gestione speciale di cui all'articolo 10 della legge 16 maggio 1956, n. 562, - con le modalita' ivi stabilite.
Al fondo di previdenza di cui alla citata legge 6 febbraio 1951, n. 127, saranno versati con effetto dall'8 maggio 1948, per gli impiegati di cui al comma precedente, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, i contributi indicati nell'articolo 1 della legge 6 febbraio 1951, n. 127, salvo conguaglio con le somme inscritte nei conti correnti individuali intestati al personale a contratto dell'ex Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione, a norma dell'articolo 20 del decreto del Capo del Governo 17 agosto 1935.

Art. 5.


Le promozioni alle qualifiche superiori a quelle rivestite sono conferite, a scelta, su designazione del Consiglio di amministrazione, agli impiegati che abbiano compiuto nelle attuali qualiliche almeno quattro anni di lodevole servizio.

Art. 6.


Sono estese al personale a contratto del cessato Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione le disposizioni di cui agli articoli 66, 67, 68, 69, 70 e 71 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 7.


All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si fara' fronte con i fondi stanziati nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'esercizio finanziario 1958-59 e per gli esercizi successivi.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ed ha effetto dal 1 luglio 1956.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 30 luglio 1959
GRONCHI SEGNI - ZACCAGNINI - TAMBRONI Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Tabella A




TABELLA A

Tabella degli stipendi annui lordi del personale dei gruppi A e B

| A - Vice ispettore
Coefficiente 229 < | Vice segretario aggiunto
| B <
| Vice ragioniere
L. 687.000

| A - Ispettore aggiunto
Coefficiente 271 < | Segretario aggiunto
| B <
| Ragioniere
L. 831.000

| A - Ispettore
Coefficiente 325 < | Primo segretario aggiunto
| B <
| Primo ragioniere
L. 975.000

| A - Primo ispettore
Coefficiente 402 < | Segretario principale aggiunto
| B <
| Ragioniere principale
L. 1.206.000

Coefficiente 500 A - Ispettore principale
L. 1.500.000



TABELLA B

Tabella degli stipendi annui lordi del personale del gruppo C

| Alunno d'ordine
Coefficiente 180 <
| Dattilografo
L. 540.000

| Applicato
Coefficiente 202 <
| Aiuto archivista
L. 606.000

Coefficiente 229 - Archivista
L. 687.000

Coefficiente 271 - Primo archivista
L. 813.000


Visto, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale ZACCAGNINI