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Aumento del contributo annuale dello Stato per l'assistenza ai mutilati ed invalidi per servizio e istituzione di un contributo per il funzionamento dell'Unione nazionale mutilati ed invalidi per servizio.

Art. 1.


Il contributo annuo di 275 milioni di lire per l'assistenza sanitaria, protetica ed ospedaliera dei mutilati ed invalidi per causa di servizio ordinario, militare a civile, previsto dalla legge 4 agosto 1955, n. 689, e' elevato a 370 milioni di lire a partire dall'esercizio finanziario 1958-59. A partire da tale esercizio e' altresi' stanziato nel bilancio del Ministero dell'interno un contributo annuo di lire 30 milioni da destinarsi al funzionamento dell'Unione nazionale mutilati e invalidi per servizio.