Aumento del contributo annuo per l'assistenza sanitaria, protetica ed ospedaliera dei mutilati ed invalidi per servizio, militare o civile.
Art. 1.
Il contributo previsto dall'articolo 1 della legge 4 novembre 1951, n. 1287, e' elevato, a partire dall'esercizio finanziario 1954-55, a lire 275.000.000.