Provvidenze a favore della Societa' mineraria carbonifera sarda.
Art. 1.
Al fine di concorrere alla realizzazione del piano di risanamento economico finanziario della Societa' mineraria carbonifera sarda, lo Stato e' autorizzato a:
a) corrispondere nell'esercizio 1957-58 a titolo di sovvenzione la somma di lire 1000 milioni;
b) assumere un'ulteriore partecipazione mediante sottoscrizione di un corrispondente numero di azioni della Societa' mineraria carbonifera sarda per l'importo di lire 4000 milioni da versarsi entro l'esercizio 1958-59;
c) effettuare nell'esercizio finanziario 1959-1960 anticipazioni senza interessi entro il limite massimo di lire 5000 milioni.