N NORME. red.it

Provvidenze a favore della Societa' mineraria carbonifera sarda.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.


Al fine di concorrere alla realizzazione del piano di risanamento economico finanziario della Societa' mineraria carbonifera sarda, lo Stato e' autorizzato a:
a) corrispondere nell'esercizio 1957-58 a titolo di sovvenzione la somma di lire 1000 milioni;
b) assumere un'ulteriore partecipazione mediante sottoscrizione di un corrispondente numero di azioni della Societa' mineraria carbonifera sarda per l'importo di lire 4000 milioni da versarsi entro l'esercizio 1958-59;
c) effettuare nell'esercizio finanziario 1959-1960 anticipazioni senza interessi entro il limite massimo di lire 5000 milioni.

Art. 2.


Le condizioni e le modalita' inerenti alle effettive erogazioni delle somme previste dal precedente art. 1, saranno stabilite da una apposita convenzione da stipularsi tra il Ministero delle partecipazioni statali, di concerto con quelli del tesoro e dell'industria e del commercio e la Societa' mineraria carbonifera sarda.

Art. 3.



Il rimborso dei mutui concessi ai sensi delle leggi 3 dicembre 1948, n. 1425, 21 agosto 1949, n. 730, 18 aprile 1950, n. 258 e 4 novembre 1950, n. 922, sara' effettuato in 15 anni con decorrenza dal 1° luglio 1962 con la capitalizzazione dei soli interessi contrattuali.

Art. 4.



L'onere di lire un miliardo relativo all'esercizio 1957-1958, sara' fronteggiato a carico del capitolo n. 498 iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 7 marzo 1958
GRONCHI ZOLI - BO - MEDICI - GAVA Visto, il Guardasigilli: GONELLA