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Modificazioni alla legge 23 febbraio 1952, n. 101, sull'Istituzione dell'Ente per la valorizzazione dell'isola d'Elba.

Art. 1.



Il primo comma dell'art. 1 della legge 23 febbraio 1952, n. 101, concernente l'istituzione dell'Ente per la valorizzazione dell'isola d'Elba, e' sostituito dal seguente:
E' istituito l'Ente per la valorizzazione dell'isola d'Elba, avente personalita' giuridica di diritto pubblico, con sede in Portoferraio".