Istituzione dell'Ente per la valorizzazione dell'isola d'Elba.
Art. 1.
((E' istituito l'Ente per la valorizzazione dell'isola d'Elba, avente personalita' giuridica di diritto pubblico, con sede in Portoferraio)).
L'Ente suddetto, che avra', la durata di trenta anni, provvede:
a) alla valorizzazione delle risorse naturali della Isola;
b) al miglioramento dell'attrezzatura ricettiva dell'Isola, anche promuovendo ed incrementando la costruzione, nelle localita' piu' adatte come zone climatiche e turistiche, di nuovi nuclei edilizi, villini, alberghi, pensioni ed altri edifici, che al detto scopo possono concorrere;
c) alla compilazione del piano territoriale di coordinamento previsto dalla legge 17 agosto 1942, n. 1150, promuovendone l'approvazione a norma della legge stessa;
d) alle opere, ed in genere, agli adempimenti che per il regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, convertito in legge con la legge 1 luglio 1926, n. 1380, e per la legge 29 gennaio 1934, n. 321, sono di competenza delle aziende autonome delle stazioni di cura, soggiorno e turismo.