Modifiche agli articoli 44 e 45 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, concernente la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari.
Art. 1.
L'art. 44 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562, e' sostituito dal seguente:
"Quando dall'analisi dei campioni risulti che le sostanze analizzate non rispondono, in tutto o in parte, alle condizioni o ai requisiti prescritti, il capo del laboratorio o del servizio presentera' immediata e circostanziata denuncia alla autorita' giudiziaria competente, unendovi il verbale di prelevamento e il certificato di analisi, e contemporaneamente, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, comunichera' all'interessato l'esito dell'analisi e il giudizio sfavorevole.
L'autorita' giudiziaria, in base alla denuncia, deve ordinare il sequestro della merce ovunque si trovi.
Gli interessati possono impugnare i risultati dell'analisi mediante apposita richiesta di revisione da inoltrare all'autorita' giudiziaria competente e, per conoscenza, all'Istituto di vigilanza nel termine perentorio di giorni quindici a partire da quello di ricevimento della comunicazione.
Alla richiesta di revisione deve essere unita la lettera di comunicazione e la ricevuta del deposito, effettuato nella cassa erariale, della somma di lire 10.000 per ogni campione".