Norme per l'adeguamento dei servizi tecnici della Zecca alle esigenze della monetazione e della medaglistica.
Art. 1.
Per adeguare i servizi tecnici della Zecca alle esigenze della nuova monetazione, i posti del ruolo tecnico della stessa Zecca di cui alla tabella E allegato VI alla legge 25 gennaio 1940, n. 4 ed al quadro 30 allegato al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono aumentati di n. 2 unita' di cui una per ciascuna delle qualifiche di primo capotecnico (coefficiente 325) e capotecnico (coefficiente 271), ed integrati inoltre di altre quattro unita' di cui una in ciascuna delle qualifiche di capotecnico principale (coefficiente 402) e primo incisore (coefficiente 325) e di due unita' nella qualifica di incisore (coefficiente 271).