Norme per l'adeguamento dei servizi tecnici della Zecca alle esigenze della monetazione e della medaglistica.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1.
Per adeguare i servizi tecnici della Zecca alle esigenze della nuova monetazione, i posti del ruolo tecnico della stessa Zecca di cui alla tabella E allegato VI alla legge 25 gennaio 1940, n. 4 ed al quadro 30 allegato al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono aumentati di n. 2 unita' di cui una per ciascuna delle qualifiche di primo capotecnico (coefficiente 325) e capotecnico (coefficiente 271), ed integrati inoltre di altre quattro unita' di cui una in ciascuna delle qualifiche di capotecnico principale (coefficiente 402) e primo incisore (coefficiente 325) e di due unita' nella qualifica di incisore (coefficiente 271).
Art. 2.
I posti di vice incisore e di incisore principale della Zecca sono conferiti mediante pubblici concorsi per titoli ed esperimento.
Per l'ammissione ai concorsi previsti dal precedente comma non e' richiesto il possesso di titolo di studio.
Il limite massimo di eta' per l'ammissione al concorso per il posto di incisore principale e' stabilito in anni 45.
Art. 3.
In relazione alle esigenze della nuova monetazione possono essere assunti, con le modalita' previste dalla legge 26 febbraio 1952, n. 67, fino a 48 operai temporanei di cui non piu' di 14 specializzati di 1ª categoria.
Art. 4.
Il posto di direttore della Scuola dell'arte della medaglia, dipendente dalla Direzione generale del tesoro (carriera direttiva, coefficiente 500), e' conferito mediante pubblico concorso per titoli ed esperimento.
Per l'ammissione al concorso previsto dal precedente comma, per il quale non e' richiesto il possesso di titolo di studio, il limite massimo di eta' e' stabilito in anni 45.
Al direttore della Scuola dell'arte della medaglia - cui e' affidato l'insegnamento, nella Scuola stessa, della modellatura a bassorilievo e della composizione di monete, medaglie, placchette e sigilli - compete anche lo studio e l'apprestamento dei modelli relativi alle monete, medaglie, sigilli, placchette e simili interessanti l'Amministrazione dello Stato.
Art. 5.
((Quando i posti di cui agli articoli 2 e 4 della presente legge si rendano vacanti, essi possono essere attribuiti temporaneamente ad esperti mediante incarichi triennali, rinnovabili, da conferirsi con le modalita' di cui all'articolo 380 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Le norme di cui al precedente comma si applicano altresi' in caso di vacanza del posto di vice direttore della Scuola dell'arte della medaglia. La direzione amministrativa della Scuola dell'arte della medaglia, in caso di vacanza del posto di direttore della Scuola stessa, e' affidata al direttore della Zecca. Il direttore della Scuola dell'arte della medaglia consegue la promozione al coefficiente 670 senza esami, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, dopo sei anni di effettivo servizio nel coefficiente di stipendio 500. Il vice direttore della Scuola dell'arte della medaglia e' incaricato dell'insegnamento della incisione nella Scuola medesima; gli e' attribuito il coefficiente di stipendio 325. I coefficienti di stipendio 402 e 500 gli sono attribuiti, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, dopo sei anni di effettivo servizio nel coefficiente inferiore. Le funzioni di segretario della Scuola dell'arte della medaglia sono svolti da un impiegato delle carriere delle Direzioni provinciali del tesoro)).
Art. 6.
I saggi degli allievi della Scuola dell'arte della medaglia, dei concorrenti e dei vincitori delle borse di perfezionamento presso detta Scuola restano ad ogni effetto di proprieta' della Scuola medesima, che li mette a disposizione della Zecca perche', ove lo ritenga, possa utilizzarli, in tutto o in parte, per lo svolgimento della propria attivita'.
E' data facolta' al Ministro per il tesoro, su proposta del direttore generale del Tesoro sentito il Consiglio direttivo della Scuola dell'arte della medaglia, di assegnare premi e compensi ai titolari dei saggi.
Art. 7.
Per la raccolta e collezione delle monete, delle medaglie, dei conti e di ogni altro materiale artistico esistente presso la Zecca e' istituito il Museo della Zecca.
Al predetto Museo, che e' posto alle dipendenze della Direzione generale del tesoro, sovraintende il direttore della Scuola dell'arte della medaglia, ovvero, in caso di vacanza di tale posto, il direttore della Zecca.
Il consegnatario, che dipende dal sovraintendente, e' nominato con decreto del Ministro per il tesoro tra gli impiegati delle carriere speciali degli Uffici provinciali del Tesoro.
Con decreti del Ministro per il tesoro saranno stabilite le norme per il funzionamento del Museo e per l'accesso del pubblico, nonche' l'eventuale diritto di ingresso, da determinarsi nella misura stabilita per le gallerie d'arte in Roma.
Art. 8.
E' data facolta' al Ministro per il tesoro di autorizzare la Zecca a fabbricare medaglie, distintivi metallici e ad eseguire altri lavori artistici da porre in vendita al pubblico per il tramite del Museo o di altri enti od istituzioni di diritto pubblico.
Il prezzo e le condizioni di vendita al pubblico delle medaglie, distintivi metallici ed altri lavori di cui al precedente comma saranno determinati dal Ministro per il tesoro.
Art. 9.
Alle spese derivanti dall'applicazione della presente legge, ivi compresi otto milioni per il Museo della Zecca, si fara' fronte con gli stanziamenti dei capitoli numeri 432, 450 e 454 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1957-1958 e capitoli corrispondenti degli esercizi successivi, integrati, ove occorra, con riduzione dello stanziamento del capitolo n. 643 dello stato di previsione della spesa dello stesso Ministero, mentre i ricavi relativi alle vendite delle medaglie, distintivi ed altri lavori, di cui al precedente art. 8, affluiranno al bilancio dello Stato.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 27 febbraio 1958
GRONCHI ZOLI - MEDICI Visto, il Guardasigilli: GONELLA