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Modificazione dell'art. 56 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, sulla Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e procuratori.

Articolo unico.



Il numero 2) del quarto comma dell'art. 56 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, e' sostituito dal seguente:
"2) che l'iscritto non goda di pensione a carico dello Stato o di altri enti pubblici per i quali sia previsto un trattamento di quiescenza, fatta eccezione per le pensioni di guerra e per gli assegni di natura mutualistico-previdenziale".