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Proroga della facolta' di trattenere nelle precedenti funzioni, in uffici del distretto della Corte di appello di Trento, magistrati di tribunale promossi alla categoria di magistrati di appello.

Articolo unico.



I magistrati di appello attualmente trattenuti nelle funzioni di magistrato di tribunale in uffici giudiziari del distretto della Corte di appello di Trento, in base all'art. 1 della legge 12 luglio 1949, n. 452, alla legge 27 dicembre 1953, n. 943, ed alla legge 23 marzo 1956, n. 184, possono essere ancora trattenuti nella stessa sede e nelle stesse funzioni, dal 1 luglio 1957 fino al 31 luglio 1959, lasciando vacanti nel ruolo dei magistrati di appello un corrispondente numero di posti.