Facolta' di trattenere nelle precedenti funzioni magistrati del distretto della Corte di appello di Trento promossi al grado superiore.
Art. 1.
Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la grazia e giustizia, possono col loro consenso, essere trattenuti - per quattro anni dall'entrata in vigore della presente legge - nella stessa sede e nelle precedenti funzioni, i giudici, i sostituti procuratori della Repubblica ed i pretori addetti a uffici giudiziari del distretto della Corte di appello di Trento promossi al grado superiore, lasciando vacanti nel ruolo dei consiglieri di Corte di appello e gradi equiparati e dei primi pretori un corrispondente numero di posti.