Fissazione di un nuovo termine in sostituzione di quello previsto dall'art. 8 della legge 31 luglio 1954, n. 626, per l'attuazione di iniziative intese ad incrementare la produttivita', e norme integrative.
Art. 1.
E' fissato al 30 giugno 1958 il termine per l'impegno della somma di lire 2.500 milioni preveduta dall'art. 5 della legge 31 luglio 1954, n. 626.