Fissazione di un nuovo termine in sostituzione di quello previsto dall'art. 8 della legge 31 luglio 1954, n. 626, per l'attuazione di iniziative intese ad incrementare la produttivita', e norme integrative.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1.
E' fissato al 30 giugno 1958 il termine per l'impegno della somma di lire 2.500 milioni preveduta dall'art. 5 della legge 31 luglio 1954, n. 626.
Art. 2.
I progetti di qualsiasi importo delle costruzioni prevedute dalla presente legge sono approvati, in deroga alle disposizioni vigenti, dal Ministro per i lavori pubblici sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici.
Art. 3.
Le spese generali per lo svolgimento delle attivita' di competenza del Ministero dei lavori pubblici per il coordinamento e per l'attuazione del programma non possono superare l'uno per cento della somma di lire 2500 milioni.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 6 febbraio 1958
GRONCHI ZOLI - TOGNI - ANDREOTTI - MEDICI - GAVA - GUI Visto, il Guardasigilli: GONELLA