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Norme per il conglobamento e perequazioni salariali in favore dei portieri ed altri lavoratori addetti alla pulizia e custodia di stabili urbani.

Art. 1.



I minimi di salario previsti in ciascuna provincia in base, ai vigenti contratti integrativi provinciali del contratto nazionale di lavoro del 30 aprile 1938 ed aggiornati ai sensi del decreto-legge 15 aprile 1948, n. 628, e della legge 31 marzo 1954, n. 109, spettanti ai portieri che prestino la loro opera di vigilanza e custodia ed ai lavoratori addetti alla pulizia con rapporto continuativo negli immobili urbani adibiti ad uso di abitazione ed altri usi compresi quelli di cooperative a contributo statale e di Istituti autonomi di case popolari;
l'indennita' di contingenza di cui all'art. 1 del decreto-legge 22 aprile 1947, n. 28, aumentata ai sensi dell'art. 2 della legge 20 novembre 1951, n. 1323, e dell'art. 2 della legge 31 marzo 1954, n. 109;
l'indennita' di caro vita di cui al decreto-legge luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 303;
l'indennita' di caro pane di cui al decreto-legge 7 luglio 1948, n. 1093;
sono conglobati a tutti i fini contrattuali e di legge in una unica voce retributiva, uguale per uomo e donna, a partire dal 1 gennaio 1957.((4))
AGGIORNAMENTO (4)


La Corte Costituzionale con sentenza 12-18 novembre 1970, n. 161 (in G.U. 1a s.s. 25/11/1970, n.299) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'articolo unico, tabella A, del D.L.C.P.S. 22 aprile 1947, n. 285, nonche' dell'art. 1 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1460, degli artt. 1 e 2 della legge di ratifica 20 novembre 1951, n. 1323, dell'art. 2 della legge 31 marzo 1954, n. 109, e dell'art. 1 della legge 4 febbraio 1958, n. 23, nelle parti in cui rispettivamente stabiliscono, aumentano e conglobano nella retribuzione l'indennita' di contingenza, dovuta ai portieri, in misura ridotta in relazione al reddito imponibile dello stabile
inferiore al minimo stabilito per legge."