Liquidazione dell'Azienda rilievo alienazione residuati.
Preambolo
hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica. PROMULGA la seguente legge:
Art. 1.
L'Azienda rilievo alienazione residuati (A.R.A.R.) di cui al decreto legislativo luogotenenziale 29 ottobre 1945, n. 683 e successive modificazioni, e' posta in liquidazione con le norme di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, salvo quanto disposto con i successivi articoli.
Art. 2.
S'intendono condotte per conto e nell'interesse dello Stato le seguenti Gestioni svolte dall'A.R.A.R. per incarico del Governo italiano, conferite anche per il tramite del Comitato interministeriale della ricostruzione:
a) importazione di merci in applicazione dell'accordo di cooperazione economica concluso il 28 giugno 1948, ratificato e reso esecutivo con legge 4 agosto 1948, n. 1108 e successivi, nonche' l'acquisto di macchinari ed attrezzature per le Amministrazioni statali ai termini della legge 21 agosto 1949, n. 730, modificata con legge 12 giugno 1955, n. 538 (Gestione E.R.P.);
b) acquisti all'estero di merci destinate alla costituzione di scorte, finanziate ai sensi del decreto-legge 7 luglio 1951 n. 490, convertito con modificazioni nella legge 30 agosto 1951, n. 950, e della legge 21 marzo 1953, n. 203, oltre che quelli effettuati per l'approvvigionamento dei Paese mediante finanziamenti bancari o con l'utilizzazione di una parte delle disponibilita', esistenti presso la Delegazione tecnica italiana a Washington, di cui all'art. 9 della legge 22 novembre 1954, n. 1127, o con utilizzazione di altre disponibilita' in possesso dell'A.R.A.R. medesima;
c) acquisti all'estero per conto dello Stato di macchinari, apparecchi ed attrezzature da cedersi in uso ad Amministrazioni statali ed Enti pubblici, finanziati ai sensi della legge 21 marzo 1953, n. 203.
Art. 3.
Per le operazioni di cui in precedenza l'A.R.A.R. e tenuta alla resa dei conti ai sensi dell'art. 74 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, relativo alle disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato e dell'art. 624 del relativo regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e con le modalita' da stabilirsi dalle Amministrazioni interessate d'intesa col Ministero del tesoro.
Salvo quanto disposto dal precedente comma alle gestioni predette non si applicano le norme di cui ai citati regi decreti 18 novembre 1923, n. 2440, e 23 maggio 1924, n. 827.
Art. 4.
Le somme provenienti dall'alienazione dei residuati di guerra, che alla data di entrata in vigore della presente legge risulteranno utilizzate dall'A.R.A.R. per l'acquisto delle merci di cui al precedente art. 2 e per le relative spese accessorie e di gestione saranno considerate come versate al Tesoro e da questo anticipate per le operazioni anzidette. Alla relativa regolazione finanziaria si provvedera' mediante mandato commutabile in quietanza di entrata, da trarsi su corrispondente stanziamento di spesa relativo all'anticipazione di cui sopra che sara' ricuperata, dal Tesoro al momento della definitiva chiusura delle gestioni stesse.
Art. 5.
Il rapporto di impiego o di lavoro del personale dipendente dall'A.R.A.R., cessa alla fine del terzo mese successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge. Alla scadenza di detto periodo, si fa luogo alla liquidazione spettante in base alle vigenti norme di legge e di contratto.
Per le esigenze della gestione di liquidazione puo' essere, trattenuto in servizio, oltre il periodo previsto dal precedente comma, il personale strettamente indispensabile. All'atto della cessazione delle prestazioni al personale che non consegna l'assunzione alle dipendenze dello Stato ai sensi della presente legge sara' corrisposta una integrazione della liquidazione predetta considerando; in aggiunta all'anzianita' gia' maturata, il periodo di effettive prestazioni presso la gestione di liquidazione.
Art. 6.
Il personale che all'entrata in vigore della presente legge si trova alle dipendenze dell'A.R.A.R. da data anteriore al 28 febbraio 1957, puo' chiedere di essere assunto alle dipendenze delle Amministrazioni dello Stato, nei limiti numerici e per le singole categorie e qualifiche indicate nell'allegata tabella.
Le domande per le assunzioni devono essere presentate, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al Ministero del tesoro (Ragioneria generale dello Stato).
Il personale stesso continuera' a prestare servizio presso l'A.R.A.R. anche dopo la presentazione della domanda di assunzione alle dipendenze delle Amministrazioni statali e fino al termine indicato nell'art. 5.
Art. 7.
Il Ministero del tesoro (Ragioneria generale dello Stato) provvedera' nei limiti dell'allegata tabella, in base alle esigenze di personale che segnaleranno le singole Amministrazioni, a ripartire le domande di assunzione pervenute al Ministero stesso.
Apposita Commissione nominata per ciascuna Amministrazione interessata; dal Ministro competente e composta da non piu' di cinque membri scelti tra i funzionari delle Amministrazioni medesime, accertera', entro il termine previsto dall'art. 5, primo comma, la idoneita' all'assunzione di ciascuna unita' di personale.
L'assunzione e l'inquadramento nelle varie categorie e qualifiche indicate nella allegata tabella sono subordinati al possesso, da parte degli interessati, del titolo di studio e degli altri requisiti prescritti per il personale statale non di ruolo, nonche' di quelli particolari eventualmente stabiliti dai regolamenti delle singole Amministrazioni presso cui il personale stesso verra' inquadrato; l'assunzione e l'inquadramento alle dipendenze dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato sono subordinati al possesso dei requisiti prescritti per il personale straordinario.
Le assunzioni decorrono dal giorno successivo a quello di scadenza del termine indicato al primo comma del precedente art. 5.
Art. 8.
Al personale assunto presso le Amministrazioni dello Stato ai sensi del precedente art. 7 compete il trattamento giuridico ed economico previsto per il personale statale non di ruolo e ad esso si estendono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui al decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, ed alla legge 5 giugno 1951, n. 376, ai fini del collocamento nei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato, previsti dagli articoli da 344 a 350 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
Al personale assunto presso l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato si applicheranno le norme previste dagli articoli 1, primo e secondo comma, 11 e 12 della legge 30 novembre 1952, n. 1844, concernente la sistemazione a ruolo del personale straordinario delle Ferrovie dello Stato. La sistemazione a ruolo non potra' avvenire prima che sia trascorso un periodo di tempo pari a quello prescritto dalle disposizioni in vigore per il collocamento nei ruoli aggiunti delle altre Amministrazioni dello Stato.
Il periodo per il compimento dell'anzianita' minima occorrente per l'applicazione dei precedenti commi decorre dalla data di assunzione nelle categorie del personale non di ruolo statale.
Il collocamento nei ruoli aggiunti e' limitato a coloro che al compimento del 65° anno si trovino ad avere una anzianita' complessiva utile ai fini di pensione di almeno 20 anni di servizio di ruolo aggiunto nonche' di servizio statale non di ruolo per il quale e' fatto obbligo di riscatto ai sensi delle vigenti disposizioni. La domanda di riscatto del servizio statale non di ruolo deve essere presentata, contemporaneamente a quella di collocamento nei ruoli aggiunti, pena la decadenza dal collocamento nei ruoli stessi.
Art. 9.
Al personale dell'A.R.A.R. che non venga assunto ai sensi dei precedenti articoli 6 e 7 alle dipendenze dello Stato e' corrisposta una integrazione del trattamento, di cui al precedente art. 5, pari a tre mensilita' dello stipendio o della paga e delle indennita' accessorie aventi carattere continuativo se trattasi di impiegati ovvero pari a 90 giornate della paga e delle indennita' accessorie, sempre a carattere continuativo, se trattasi di personale salariato.
Tale integrazione va computata sull'ammontare dello stipendio o della paga spettante alla scadenza del termine indicato al primo comma del precedente art. 5.
Art. 10.
All'onere derivante, nell'esercizio finanziario 1957-58, dalla corresponsione del trattamento economico al personale dell'A.R.A.R. assunto alle dipendenze delle Amministrazioni statali, si provvede a carico del fondo di cui all'art. 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.
A tal uopo il Ministero del tesoro e' autorizzato a prelevare dal detto fondo le somme occorrenti e ad inscriverle nello stato di previsione dell'entrata e in quello della spesa dei Ministeri interessati.
Art. 11.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 2 gennaio 1958
GRONCHI ZOLI - MEDICI Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Tabella
TABELLA
Personale di categoria I-a)...................... n. 2
Personale di categoria I-b)...................... " 20 (a)
Personale di categoria II........................ " 72 (b)
Personale di categoria III....................... " 118
Personale di categoria IV........................ " 30
---
Totale unita'.............. n. 242
---
Salariati:
specializzati (1ª categoria)...................._
autisti (1ª e 2ª categoria) (c).................|
> n. 45
personale di guardiania (3ª categoria).........._
personale fatica, (4ª categoria)................|
(a) Di cui 9 laureati in scienze, economiche e commerciali ed 11 forniti di altra laurea.
(b) Di cui 24 ragionieri, 6 periti industriali e 42 con diploma di scuola media superiore.
(c) A seconda che siano in possesso rispettivamente di patente di III o di II grado.
Visto: Il Ministro per il tesoro
MEDICI
Personale di categoria I-a)...................... n. 2
Personale di categoria I-b)...................... " 20 (a)
Personale di categoria II........................ " 72 (b)
Personale di categoria III....................... " 118
Personale di categoria IV........................ " 30
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Totale unita'.............. n. 242
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Salariati:
specializzati (1ª categoria)...................._
autisti (1ª e 2ª categoria) (c).................|
> n. 45
personale di guardiania (3ª categoria).........._
personale fatica, (4ª categoria)................|
(a) Di cui 9 laureati in scienze, economiche e commerciali ed 11 forniti di altra laurea.
(b) Di cui 24 ragionieri, 6 periti industriali e 42 con diploma di scuola media superiore.
(c) A seconda che siano in possesso rispettivamente di patente di III o di II grado.
Visto: Il Ministro per il tesoro
MEDICI