Norme integrative per l'assunzione e l'utilizzo degli aiuti E.R.P.
Art. 1.
E' autorizzato a favore del Ministero del tesoro l'utilizzo dal conto speciale (fondo lire) di cui all'art. 2 della legge 4 agosto 1948, n. 1108:
a) di lire 32 miliardi per la, concessione dei finanziamenti di cui al successivo art. 2;
b) di lire 6 miliardi per gli acquisti di macchinari e attrezzature da parte di Amministrazioni statali, comprese quelle ad ordinamento autonomo, ai sensi de successivo art. 3.((1))
AGGIORNAMENTO (1)
La L. 12 giugno 1955, n. 538 ha disposto (con l'art. 1) che "le norme di cui alla lettera b) dell'art. 1 della legge 21 agosto 1949, n. 730, e quelle di cui ai successivi articoli 3 e 4 sono sostituite con quelle che seguono".
La stessa legge ha inoltre disposto (con l'art. 5) che "la presente legge, per quanto concerne gli articoli 1 e 2, avra' effetto dalla data di entrata in vigore della legge 21 agosto 1949, n. 730".
La L. 12 giugno 1955, n. 538 ha disposto (con l'art. 1) che "le norme di cui alla lettera b) dell'art. 1 della legge 21 agosto 1949, n. 730, e quelle di cui ai successivi articoli 3 e 4 sono sostituite con quelle che seguono".
La stessa legge ha inoltre disposto (con l'art. 5) che "la presente legge, per quanto concerne gli articoli 1 e 2, avra' effetto dalla data di entrata in vigore della legge 21 agosto 1949, n. 730".