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Provvidenze a favore del personale licenziato da aziende siderurgiche.

Art. 1.


In esecuzione delle norme contenute nel paragrafo 23 della Convenzione sulle disposizioni transitorie annessa al Trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio firmato a Parigi il 18 aprile 1951, reso esecutivo in Italia con legge 25 giugno 1952, n. 766, e ratificato il 25 luglio 1952, sono disposte le provvidenze indicate all'art. 3 a favore del personale licenziato da aziende siderurgiche rientranti nella sfera di applicazione del Trattato anzidetto, successivamente al 1 maggio 1956 e comunque non compreso nell'attuazione della legge 23 marzo 1956, n. 296.